Nuovo intervento della Cassazione in materi di assegno di divorzio. Con questa ordinanza la Suprema Corte (Cass. 27771/2019) ribadisce e sintetizza quanto già chiaramente enunciato dalla sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite che costituisce un importate punto di svolta in materia di quantificazione dell’assegno. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha abbandonato definitivamente il criterio del “tenore di vita” tenuto durante il matrimonio che costituiva una costante fino al 2017, bocciando però anche il criterio dell'”autosufficienza e indipendenza” introdotto con la sentenza “Grilli” (Cass 11504/2017), affermando il principio secondo il quale all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
L’ordinanza 27771/2019, ribadendo il principio, afferma che “… Il giudizio (sulla quantificazione) dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”