La legge 3/2012 può sicuramente aiutare chi si trova in difficoltà economica, ma molti vi si rivolgono con diffidenza o addirittura evitano di accedervi perché si pensa (e molto professionisti a dire il vero lo dicono pure) che nella pratica non sia attuabile o addirittura non sia utile. Ho deciso quindi di pubblicare qualche provvedimento di omologa illustrando brevemente il caso pratico e il risultato ottenuto. Sono provvedimenti selezionati fra i tanti che si possono trovare nei Tribunali di tutta Italia e che vengono proposti non perché abbiano delle particolarità, ma proprio per la loro “normalità”.
Tribunale di Catania RG 18/2020
Si tratta di una liquidazione del patrimonio presentata da un soggetto i cui debiti derivano principalmente dalla sua posizione di amministratore di una società di capitali fallita, per la gestione della quale era stato condannato al risarcimento dei danni dalla curatela. Aveva pertanto subito il sequestro dell’unico immobile e successivamente la casa era stata oggetto di due procedure esecutive. L’ultima vendita era andata deserta per circa € 160.000,00. I debiti ammontano a circa € 242.000,00, molto superiori al prezzo di realizzo dell’immobile. Il ricorrente vive soltanto con la pensione sua e della moglie, per un totale di € 1.260,00, appena sufficiente per coprire le necessità della vita. Nel provvedimento di apertura della liquidazione è detto che dovranno essere accantonate le somme eccedenti l’importo di € 1.000,00, sufficiente per le necessità della vita. Questo per la durata della liquidazione fissata dalla legge in quatttro anni. La liquidazione pertanto proseguirà con la vendita dell’immobile e con la ripartizione dell’attivo tra i creditori.
Va ricordato che nella liquidazione l’esdebitazione non è automatica ma va chiesta alla fine della procedura con apposita istanza, ed è concessa a condizione che il debitore: