La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 23 luglio 2018 è interessante perché fa il punto della situazione in materia di falcidiabilità dell’IVA, cioè della possibilità dell’imprenditore in stato di crisi di prevedere uno sconto anche per tale imposta . Si riteneva infatti che tale possibilità fosse concessa soltanto qualora nella procedura di concordato solo fosse inserita una domanda di transazione fiscale. Diversamente, vista la natura comunitaria dell’imposta, questo non era possibile. La sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, causa C-546/14, aveva però bocciato tale impostazione, ammettendo la possibilità di falcidiare l’IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale, alle seguenti condizioni:
1) la soddisfazione del credito IVA non deve essere inferiore a quella che, secondo la relazione giurata del professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), della L.F., sarebbe realizzabile dalla liquidazione, al valore di mercato, dei beni sui quali grava il diritto di prelazione;
2) va in ogni caso rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la par condicio creditorum

In pratica quindi dal 01 gennaio 2017, anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2017 che ha modificato il regime della transazione fiscale,  l’IVA è sempre falcidiabile. La circolare esclude però che tale possibilità sia concessa nelle procedure di sovraindebitamento, vista la mancanza di ogni previsione in merito dal parte del legislatore. La giurisprudenza di merito però su questo punto ha avuto modo di esprimersi ammettendo, sulla base degli stessi principi, la possibilità non solo di dilazionare, ma anche di stralciare l’IVA anche nelle procedure previste dalla legge 3/2012.

Il testo della circolare