Cominciano anche in Umbria ad arrivare i primi verbali per la violazione delle misure per il contenimento della infezione da Coronavirus e molti si chiedono cosa fare. Ho deciso quindi di stilare una sorta di FAQ visto che le domande sono le stesse nella maggior parte dei casi.
Mi hanno fermato: devo pagare ai verbalizzanti?
Questa è una bufala che girava i primi tempi. Qualora vi fermassero, non è possibile in alcun modo pagare la contravvenzione direttamente ai verbalizzanti poiché si tratta di un procedimento penale. L’autorità che compie l’accertamento rilascia un verbale di accertamento e identificazione con il quale viene contestata la violazione dell’art. 650 cp, salvo altri; di conseguenza non sono i verbalizzanti a poter decidere la somma di denaro che voi dovrete pagare, ma sarà il giudice.
Quando arriverà allora il provvedimento della magistratura?
Non è possibile dirlo con certezza. Le Procure in questi giorni lavorano a ranghi ridotti e probabilmente saranno oberate da una gran quantità di questi procedimenti. Va anche detto che normalmente i reati contravvenzionali non sono in cima alle priorità delle Procure, anche se è probabile che in questo caso sarà fatta un’eccezione. E’ possibile quindi che bisognerà aspettare parecchi mesi se non più di un anno.
Che tipo di provvedimento mi verrà notificato?
Non è possibile prevedere con certezza quale provvedimento emetterà il giudice. Vista la natura del reato contestato molto probabilmente sarà emesso un “decreto penale di condanna” ex art. 459 c.p.p. che quantificherà la sanzione da erogare, non necessariamente i 206 euro di cui si parla se si considera che l’art. 650 cp prevede anche in alternativa l’arresto fino a tre mesi. In questo caso la detenzione si convertirebbe con il pagamento di euro 75 al giorno.
E’ necessario nominare un avvocato?
Sì, la nomina di un difensore è obbligatoria nei procedimenti penali, tanto che se non nominate un difensore ve ne verrà dato di ufficio.
Devo pagare allora quello che mi verrà chiesto da questo provvedimento?
Premesso che in ogni caso vanno verificati i presupposti per l’esistenza del reato, la mancata opposizione al decreto penale entro 15 giorni, comporta la definitività della condanna. Con il decreto penale l’estinzione del reato avverrà solo dopo 2 anni a condizione che non vengano commessi reati della stessa indole in quel periodo di tempo. La soluzione in assoluto più conveniente, se si vuole pagare senza contestare la fondatezza della sanzione, è quella di fare richiesta di oblazione ex. art. 162 bis c.p.: con l’oblazione, infatti, si ottiene l’immediata estinzione del reato con il pagamento di una somma che corrisponde alla metà dell’ammenda, nel nostro caso 103 euro.
Cosa significa “estingue il reato”
Con “estinzione del reato” si intende la cessazione di tutte le conseguenze del reato. In concreto è come se il reato non fosse mai stato commesso.
Esiste un altro modo di estinguere il reato oltre all’oblazione?
L’oblazione è di sicuro lo strumento più conveniente e agevole per chiudere il procedimento. Teoricamente è anche possibile utilizzare gli altri strumenti previsti dal codice di procedura penale e in particolar modo la sospensione con messa alla prova ex art. 168 bis c.p., che permette l’estinzione del reato con lo svolgimento di un breve periodo di lavori di pubblica utilità; e in questo caso non si deve neanche pagare l’ammenda. E’ comunque una strada eccessivamente complessa per questa fattispecie.
E se non ho i soldi per pagare l’avvocato?
Come per tutti i procedimenti penali, se il vostro reddito annuo non supera 11.493,82 euro elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi, è possibili richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.