Interessante pronuncia del Tribunale di Napoli in tempo di Coronavirus. Un consumatore, facendo ricorso alla legge 3/2012, aveva ottenuto per mezzo di un piano del consumatore omologato nel maggio del 2019, la rateizzazione del proprio debito con la banca per l’acquisto della prima casa. Il piano era stato onorato regolarmente fino a febbraio 2020 quando il debitore aveva perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus. Con il parere favorevole dell’OCC aveva quindi presentato istanza di sospensione del piano. Il Tribunale, con provvedimento del 16/04/2020 – Dott.ssa Livia De Gennaro, ha accolto l’istanza con un’articolata motivazione.
In particolare rileva che l’art 13 comma 4 ter della legge nr 3/2019 prevede la possibilità per il debitore o il consumatore di modificare l’accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a loro non imputabili e che pertanto “deve ritenersi che la gravissima crisi sociale sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz’altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus)“.
Paragonando poi il piano ad un accordo contrattuale, il Giudice ritiene applicabile l’art. 1218 cc (impossibilità sopravvenuta delle prestazioni) anche rilevando che il decreto 6/2020 all’art. 3 prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione , ai sensi e per gli effetti degli artt 1218 c.c. e 1223 c.c. , della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”. Conclude poi rilevando che il d.l. 8 aprile 2020 n. 23 ha disposto la proroga di non oltre sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, norma la cui logica è applicabile anche al piano del consumatore.