In questi giorni molti condomìni stanno procedendo alla sanificazione delle parti comuni per far fronte all’emergenza COVID-19. In molti casi su iniziativa degli stessi condòmini, in altri perché obbligati dalle Ordinanze comunali. La spesa spesso è rilevante e va oltre la normale pulizia. Si chiede spesso quindi a chi spetti il pagamento: al conduttore o al proprietario?
L’art. 9 della legge n. 392/78 prevede che: “Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”. La norma quindi è chiara: le spese di sanificazione vanno imputate al conduttore che usufruisce direttamente del servizio finalizzato ad una migliore vivibilità e fruibilità degli spazi comuni. Come per tutte le spese condominiali, salvo diverso accordo, l’amministratore deve chiedere il pagamento di tali spese direttamente al proprietario, che è l’unico soggetto che ricopre la qualifica di condomino, che poi girerà la richiesta di pagamento, con tutta la necessaria documentazione giustificativa al conduttore.
caro avvocato sono totalmente in disaccordo, x legge sono a carico dell’inquilino tutte le spese condominiali cosiddette ordinarie. Rimangono a carico del proprietario tutte le spese straordinarie. La sanificazione Covid-19 x ciò stesso è chiaramente una spesa di carattere straordinario anche se legata ad attività di “pulizia”. La “pulizia” propriamente detta solo in via ordinaria spetta al conduttore, come precisa il combinato disposto dell’art 1576 cc e L 392/78, e non è questo il caso.