Durante un temporale con forti raffiche di vento, un automobilista va a collidere contro un grosso albero caduto sulla strada ma radicato su di un fondo privato, riportando lesioni personali e la distruzione del mezzo. Cita quindi in giudizio il proprietario del fondo per chiedere il risarcimento del danni. Il convenuto chiama in giudizio l’ANAS quale ente proprietario della strada, ritenendo la sussistenza della responsabilità dell’ente. Sia il Tribunale che Corte D’appello di Firenze escludono la responsabilità dell’ANAS sia sotto il profilo dell’art. 2043 cc (fatto illecito) sia dell’art. 2051 cc (responsabilità per cosa in custodia). La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III . Ord. 6651/2019) ha invece ribaltato il pronunciamento dei giudici di merito, ritenendo la piena responsabilità dell’ente gestore della strada, anche in considerazione di principi già espressi precedentemente che vengono richiamati espressamente:
a. “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchè appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013);
b. “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benchè non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinchè dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonchè – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicchè è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, nè abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018).
In base a tali considerazioni, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze è stata cassata con rinvio