Dopo la breve introduzione sulla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, dopo aver esaminato un esempio di accordo di composizione, e un piano del consumatore, non resta che accennare alla liquidazione del patrimonio.

Per parlare della liquidazione del patrimonio, partiamo da un esempio reale preso dalle cronache recenti.
C. è un noto personaggio dello spettacolo con un reddito netto dichiarato di circa 250.000 euro l’anno. A causa di un accertamento fiscale, nel 2015 vengono contestati mancati versamenti che portano ad una addebito di circa 2.230.000,00 euro. Oltre a questo, esistono vari prestiti e mutui che portano l’indebitamento complessivo ad oltre 2,5 milioni di euro. Inizia pertanto a subire il pignoramento dei compensi per la propria attività di testimonial per varie campagne pubblicitarie, accusando un danno economico e d’immagine notevole. Decide quindi di ricorrere alla liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione tutti i propri beni immobili (tre negozi in comunione con la sorella stimati complessivamente in € 240.000) e parte del proprio reddito, tenendo in ogni caso per sé, per le necessità della vita della propria famiglia, la somma di 50.000,00 euro l’anno. Questo per quattro anni.

Con la liquidazione del patrimonio, il debitore prende atto che non è possibile o in ogni caso è molto difficoltoso, trovare un accordo con i creditori e mette a disposizione tutti i suo beni che vengono posti in vendita da un liquidatore, trattenendo per sé e per la sua famiglia quello che serve per le esigenze di vita di tutto il nucleo familiare, mettendo a disposizione dei creditori la parte residua. La procedura ha una durata di 4 anni, salvo prolungarsi nel caso in cui i beni, ad es. gli immobili, non siano stati venduti, e per questo periodo il debitore non può subire ulteriori aggressioni dei beni dai creditori. Le eventuali esecuzioni vengono sospese e prese in carico dal liquidatore. Al termine, l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti, non è automatica come per le altre procedure ma va chiesta esplicitamente al giudice, che la concederà tenendo conto del comportamento del debitore durante la procedura. Va in ogni caso sottolineato che, a differenza delle procedure esecutive ordinarie, durante tutta la liquidazione, il debitore avrà avrà garantite le risorse economiche per poter soddisfare le esigenze di vita proprie e della famiglia. Nell’esempio quindi, C. si è messa a riparo per i prossimi anni da altre esecuzioni e ulteriori iniziative dell’Agenzia delle Entrate, e probabilmente ha risolto anche per il futuro i propri problemi con il fisco.

Al di del caso specifico, che vede in ballo cifre importanti che non riguardano la normalità dei casi, la liquidazione, che può essere chiesta sia dall’imprenditore che dal consumatore, può essere attivata per cifre anche relativamente modeste e addirittura quando non si abbia nulla da offrire (nel nuovo codice è previsto espressamente) ed in pratica probabilmente è la procedura attualmente più utilizzata in quanto ha requisiti di accesso meno stringenti portando, se ben gestita, alla cancellazione dei propri debiti. Questo aspetto la distingue in maniera definitiva dall’esecuzione immobiliare, dove invece il debitore, una volta perso l’immobile, si trova nuovamente a dover rispondere del debito residuo.

Dopo questi brevi cenni, non resta che vedere quali sono le difficoltà e le controindicazioni della legge 3/2012.

(continua…)