In questi casi, il creditore o il legale di quest’ultimo può procedere al recupero delle suddette somme?
A questa domanda ha fornito risposta negativa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24571/2018, pubblicata il 5 ottobre scorso, affermando il seguente principio di diritto: “il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità prende spunto da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato quale intestatario del creditore di una procedura esecutiva nei confronti di un debitore per il pagamento delle spese processuali che erano state parzialmente soddisfatte per incapienza delle somme ricavate dalla suddetta esecuzione. Avverso il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto proponeva opposizione che veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di prime cure veniva confermata dal Tribunale in sede di appello promosso dall’ingiunto. Pertanto, quest’ultimo, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la violazione e falsa applicazione degli articoli 339 e 553 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di assegnazione, emessa al termine del procedimento esecutivo presso terzi non può essere considerata come titolo a fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, non avendo la stessa contenuto decisorio e non potendo applicarsi il principio della soccombenza, regolatore dell’onere delle spese.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell’originario debitore revocando il decreto ingiuntivo sulla scorta del suddetto principio di diritto.
Gli Ermellini hanno evidenziato che è costante nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo il quale …………
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