Source: Cartella di pagamento: motivazione interessi

Hai ricevuto una cartella di pagamento. Nella pagina dedicata al dettaglio degli importi da pagare c’è l’elencazione di ogni singola voce e della corrispondente cifra. In particolare, oltre alle tasse, la tua attenzione si pone sulle sanzioni e sugli interessi. Questi ultimi vengono indicati in modo generico e approssimativo: non viene spiegato cioè a partire da quale data è stato eseguito il calcolo e qual è il tasso applicato. Tutto ciò ti rende impossibile comprendere se il pagamento richiesto è corretto o meno. Ritenendo, proprio in ragione di ciò, che la cartella sia viziata ti accingi a impugnare l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Ma è davvero utile fare ricorso contro una cartella di pagamento per insufficiente motivazione degli interessi? Quale utilità potrà ricavarne il contribuente all’esito del giudizio? Cerchiamo di fare chiarezza sullo stato attuale della giurisprudenza. Il dubbio che ci si può giustamente porre è se, superato lo scoglio della prima verifica della legittimità della pretesa esattoriale, l’insufficiente motivazione possa determinare solo l’annullamento degli interessi o dell’intero atto.

L’argomento relativo alla motivazione degli interessi della cartella di pagamento è stato al centro di numerose e recenti pronunce della giurisprudenza, anche di quelle della Cassazione. Vediamo qual è attualmente l’orientamento dei giudici.

Interessi: quali sono?

Innanzitutto cerchiamo di comprendere meglio a quali interessi ci riferiamo. Si tratta degli interessi che decorrono dall’ultimo giorno utile per il versamento del tributo/sanzione a quando il credito viene iscritto a ruolo ossia inviato all’Agente della Riscossione. Non si tratta quindi degli interessi successivi all’emissione della cartella ma di quelli anteriori. Vediamo che significa, tutto ciò, nella pratica.

Quando l’amministrazione creditrice iscrive a ruolo il proprio credito ed incarica l’Esattore di procedere alla riscossione forzata, indica l’importo e gli interessi che devono esserle corrisposti dal contribuente destinatario della successiva cartella. Ma come vengono calcolati tali interessi e a partire da quale data viene eseguito il conteggio? Queste informazioni devono essere chiare ed espresse in modo analitico, non sintetico. Ciò al fine di rendere trasparente il criterio di calcolo e consentire eventuali contestazioni.

Ad esempio, non tutti sanno che, nel caso di mancato pagamento delle multe stradali, il calcolo degli interessi è quantomai oneroso. Si tratta del 10% sulla sanzione che viene conteggiato ogni sei mesi. Facile, in questo modo, che gli interessi raggiungano lo stesso capitale. «Come si è arrivati a tanto?» potrebbe chiedersi l’ignaro automobilista che riceve, per la prima volta, la cartella con l’addebito degli interessi. Situazioni come queste fanno ben comprendere perché la motivazione del calcolo degli interessi è quantomai necessaria.

Cartella di pagamento senza motivazione

La cartella di pagamento senza motivazione è nulla. La motivazione è l’indicazione delle ragioni della pretesa. Il contribuente deve sapere “perché” deve pagare, a chi e in ragione di quale violazione. In alcuni casi la motivazione può essere sintetica, richiamandosi a un atto precedentemente notificato al contribuente e attraverso il cui richiamo questi può intendere facilmente la fonte del proprio debito.

La motivazione è anche un obbligo di trasparenza nei confronti del cittadino che, in questo modo, non soggiace a una pretesa arbitraria della P.A. E del resto l’obbligo di motivazione riguarda qualsiasi atto amministrativo, non solo le cartelle di pagamento. Finanche le sentenze dei giudici con le condanne devono essere motivate per consentire l’appello. Nell’ambito poi della materia fiscale, lo Statuto del Contribuente dispone che [1] «Sul titolo esecutivo [ossia, sulla la cartella di pagamento, n.d.R.] va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, oppure in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».

La Cassazione ha detto [2] che l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure in modo succinto, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso, in modo da consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Ma in che modo gli interessi devono essere motivati? Lo scopriremo qui di seguito.

La motivazione degli interessi della cartella di pagamento

Secondo una recentissima ordinanza della Cassazione [3] la cartella di pagamento che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto non consente al contribuente di verificare la correttezza dei conteggi e quindi di difendersi adeguatamente. Non importa che i criteri per conteggiare gli interessi siano predeterminati dalla legge che il contribuente potrebbe ben consultare da solo, senza l’espressa indicazione da parte dell’Esattore. Né rileva che la cartella sia compilata in conformità a un modello prestampato del ministero che, ad oggi, non prevede ancora tale specificazione. La pronuncia in questione risolve anche un altro interrogativo: l’omessa motivazione degli interessi determina la nullità dell’intera cartella o solo degli interessi stessi? In altri termini il contribuente resta comunque tenuto a versare il capitale o viene completamente esonerato da ogni obbligo? La Suprema Corte sembra aderire a quest’ultima via, per quanto la prima possa apparire più ragionevole (e difatti la prima interpretazione ha trovato, in passato, alcuni giudici che l’hanno sostenuta).

È dunque nulla la cartella di pagamento, per la parte relativa agli interessi, priva dell’indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi stessi. Ciò perché, si legge nella breve ma interessante motivazione, «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi».

Questo indirizzo era stato già sancito in passato quando la Cassazione ha ritenuto che debba essere annullata la cartella riportante solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare le modalità attraverso le quali si perviene a tale importo e senza neanche specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità [4].

Sono nulle perché compromettono i diritti di difesa del contribuente le cartelle di pagamento spiccate dal fisco senza l’indicazione della base di calcolo degli interessi, e cioè senza le aliquote relative alle varie annualità. È irrilevante che l’accertamento si sia già concluso e che il cittadino ne sia a conoscenza. A tanto era arrivata già una sentenza del lontano 2012 a firma sempre della Cassazione [5].

Nel caso di specie, era stata impugnata una cartella ove veniva riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, erano più di23 anni calcolati.

Da quanto sopra è ormai chiaro che la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sussistente il difetto di motivazione della cartella ove non viene chiarito attraverso quali criteri sono stati determinati gli interessi richiesti. La conseguenza è la nullità dell’intera cartella che contiene solo la cifra globale degli stessi, senza l’indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità. Lacartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere sempre motivata; non rileva neanche che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, considerato che il contribuente deve essere opportunamente messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi a lui imputati.

note

[1] Art. 7 co. 3 Statuto del contribuente.

[2] Cass. sent. n. 18385/2005: «Se esiste un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche alle cartelle esattoriali costituenti il primo atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo di un’imposta a suo carico, e giustificato dall’esigenza di consentire all’interessato l’esercizio del proprio diritto di difesa, attraverso l’immediata e piena percezione delle ragioni della pretesa tributaria, quest’ultima considerazione impone ragionevolmente di ritenere che il contenuto di un tale obbligo deve intendersi strettamente collegato alla realizzazione di quell’esigenza. Ne deriva, pertanto, che mentre è ampia la esigenza di motivazione di un avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria accerti redditi non dichiarati, ben più limitata è detta esigenza nel caso di una cartella esattoriale emessa sulla base di una iscrizione a ruolo conseguente al meri controllo dei datti forniti dallo stesso contribuente. La circostanza è ancora più evidente se si considera la previsione dell’articolo 25 del Dpr 602/1973 che indica specificamente i contenuti obbligatori minimi della cartella esattoriale (tributo, periodo di imposta, imponibile, aliquota applicata e altro), intendendo con ciò dirsi che se i contenuti di cui alla citata norma non sempre, in concreto, possono risultare sufficienti a garantire il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento, quanto invece tale risultato possa dirsi assicurato con quelle indicazioni, non vi è motivo alcuno per caricare l’amministrazione di oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, bene potendo l’obbligo di motivazione esaurirsi nelle indicazioni medesime. Come nell’ipotesi in cui il semplice raffronto tra i dati della dichiarazione del contribuente e quelli riportati nella cartella consente al primo di comprendere le ragioni della pretesa tributaria».

[3] Cass. sent. n. 10481/2018 del 3.05.2018.

[4] Cass. sent. n. 5554/2017.

[5] Cass. sent. n. 4516 del 21.03.2012.