La legge 3/2012 può sicuramente aiutare chi si trova in difficoltà economica, ma molti vi si rivolgono con diffidenza o addirittura evitano di accedervi perché si pensa (e molto professionisti a dire il vero lo dicono pure) che nella pratica non sia attuabile o addirittura non sia utile. Ho deciso quindi di pubblicare qualche provvedimento di omologa illustrando brevemente il caso pratico e il risultato ottenuto. Sono provvedimenti selezionati fra i tanti che si possono trovare nei Tribunali di tutta Italia e che vengono proposti non perché abbiano delle particolarità, ma proprio per la loro “normalità”.

Tribunale di Grosseto 30/04/2019

Si tratta di una liquidazione del patrimonio presentata da un artigiano con un passivo di circa 460.000,00 euro, la maggior parte del quale nei confronti della Agenzia Riscossione e di altri Enti pubblici. La procedura presenta due particolarità: la prima è che, pur trattandosi di una liquidazione, l’artigiano chiede di poter continuare la propria attività sul presupposto che, superato il momento di crisi, l’attività avrebbe prodotto per i cinque anni successivi un reddito sufficiente a coprire parte dei debiti passati.

L’altra particolarità è che l’unico bene in liquidazione è il proprio reddito futuro, peraltro, trattandosi di reddito da impresa, senza alcuna garanzia di realizzo. Il debitore non ha infatti alcun bene immobile o mobile registrato (a parte l’auto che serve per l’attività d’impresa) da porte offrire in liquidazione.

Sulla possibilità di chiedere la liquidazione senza alcun bene da liquidare ci si è interrogati in passato. Alcuni Tribunali, specialmente nei primi tempi, hanno escluso tale possibilità, ritenendo priva di base logica giuridica ed economica la richiesta. Oggi non solo la giurisprudenza l’ammette, ma addirittura la riforma del dicembre 2020 ha previsto nell’articolo 14 quaterdecies, come tipologia individuata a sé stante, quella del debitore incapiente (con presupposti e caratteristiche peculiari).

Il Giudice del Tribunale di Grosseto ha ritenuto ammissibile la richiesta dichiarando l’apertura della procedura di liquidazione.

Va ricordato che nella liquidazione l’esdebitazione non è automatica ma va chiesta alla fine della procedura con apposita istanza, ed è concessa a condizione che il debitore:

a)  abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b)  non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c)  non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d)  non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
e)  abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f)  siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Inoltre l’esdebitazione è esclusa:
a)  quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b)  quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri
La documentazione relativa a questo caso è stata reperita su http://sovraindebitamento.ilcaso.it/sentenze/ultime/21796/cookiePolicy