La legge 3/2012 può sicuramente aiutare chi si trova in difficoltà economica, ma molti vi si rivolgono con diffidenza o addirittura evitano di accedervi perché si pensa (e molto professionisti a dire il vero lo dicono pure) che nella pratica non sia attuabile o addirittura non sia utile. Ho deciso quindi di pubblicare qualche provvedimento di omologa illustrando brevemente il caso pratico e il risultato ottenuto. Sono provvedimenti selezionati fra i tanti che si possono trovare nei Tribunali di tutta Italia e che vengono proposti non perché abbiano delle particolarità, ma proprio per la loro “normalità”.
Tribunale di Grosseto 30/04/2019
Si tratta di una liquidazione del patrimonio presentata da un artigiano con un passivo di circa 460.000,00 euro, la maggior parte del quale nei confronti della Agenzia Riscossione e di altri Enti pubblici. La procedura presenta due particolarità: la prima è che, pur trattandosi di una liquidazione, l’artigiano chiede di poter continuare la propria attività sul presupposto che, superato il momento di crisi, l’attività avrebbe prodotto per i cinque anni successivi un reddito sufficiente a coprire parte dei debiti passati.
L’altra particolarità è che l’unico bene in liquidazione è il proprio reddito futuro, peraltro, trattandosi di reddito da impresa, senza alcuna garanzia di realizzo. Il debitore non ha infatti alcun bene immobile o mobile registrato (a parte l’auto che serve per l’attività d’impresa) da porte offrire in liquidazione.
Sulla possibilità di chiedere la liquidazione senza alcun bene da liquidare ci si è interrogati in passato. Alcuni Tribunali, specialmente nei primi tempi, hanno escluso tale possibilità, ritenendo priva di base logica giuridica ed economica la richiesta. Oggi non solo la giurisprudenza l’ammette, ma addirittura la riforma del dicembre 2020 ha previsto nell’articolo 14 quaterdecies, come tipologia individuata a sé stante, quella del debitore incapiente (con presupposti e caratteristiche peculiari).
Il Giudice del Tribunale di Grosseto ha ritenuto ammissibile la richiesta dichiarando l’apertura della procedura di liquidazione.
Va ricordato che nella liquidazione l’esdebitazione non è automatica ma va chiesta alla fine della procedura con apposita istanza, ed è concessa a condizione che il debitore: