La legge 3/2012 può sicuramente aiutare chi si trova in difficoltà economica, ma molti vi si rivolgono con diffidenza o addirittura evitano di accedervi perché si pensa (e molto professionisti a dire il vero lo dicono pure) che nella pratica non sia attuabile o addirittura non sia utile. Ho deciso quindi di pubblicare qualche provvedimento di omologa illustrando brevemente il caso pratico e il risultato ottenuto. Sono provvedimenti selezionati fra i tanti che si possono trovare nei Tribunali di tutta Italia e che vengono proposti non perché abbiano delle particolarità, ma proprio per la loro “normalità”.
Tribunale di Grosseto 05/08/2021
Si tratta di una piano del consumatore presentato da una debitrice con una esposizione di circa 135.000,00 euro. il reddito del nucleo familiare (madre e figlia) ammonta complessivamente ad € 1.400,00 euro mensili. La peculiarità di tale proposta di piano è data dal fatto che una piccola parte del debito, circa 5.000,00 euro, era riferita ad una precedente attività commerciale. In caso di debiti misti, cioè di natura consumeristica e imprenditoriale o professionale, normalmente non si considera utilizzabile la procedura prevista per il consumatore ma solo l’accordo o la liquidazione, ma in questo caso, vista la minima rilevanza di tale tipologia di debito, il Giudice ha ritenuto corretta la richiesta di piano.
Un altro aspetto peculiare è la durata del piano. Non esiste una norma all’interno della legge 3/2012 che preveda la durata massima del piano o dell’accordo. Ogni Tribunale ha una proprio orientamento. Normalmente si considera al massimo una durata che va dai 5 ai 7 anni. Nel caso di specie invece il Giudice ha ritenuto ammissibile una dura di ben 17 anni con un esborso mensile di circa 450,00 euro. Il Giudice ha infatti sottolineato che non è possibile fissare scadenze predefinite ma che ogni piano va valutato concretamente in base agli interessi in gioco e alla maggiore prospettiva di soddisfazione per i creditori.
All’omologa del piano ha inoltre contribuito positivamente il fatto che fosse previsto l’apporto di finanza esterna da parte di un terzo, che ha garantito personalmente il pagamento delle rate in caso di insolvenza.