Provare sensazioni negative come rabbia e delusione è più che normale ed umano quando si scopre che il proprio partner intrattiene una relazione extraconiugale, ed è comprensibile la volontà di chi subisce tale tradimento di volersi rivalere sull’ormai ex partner.
Ci sono tanti modi per sfogare a questo malessere: confidarsi con una persona cara, rivolgersi alle cure di un professionista e, per alcuni, scrivere un post sui social, dando voce al proprio disagio e, molto spesso, rivelando aspetti della vicenda che dovrebbero rimanere quantomeno privati.
In questo ultimo caso, quali limiti pone la legge? Quand’è che la legge ritiene legittimo divulgare notizie sulla relazione extraconiugale? Quali sono i limiti contenutistici e temporali che separano una condotta legittima da una dannosa per tutte le parti coinvolte?
La vicenda processuale in oggetto inizia quando la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna l’imputata al pagamento di una multa per l’ammontare di 1.500 euro ed al risarcimento del danno per il reato di diffamazione aggravata commessa ai danni dell’ex marito, per aver diffuso su Facebook notizie sulla relazione dell’ex coniuge e aver offeso l’amante con epiteti volgari.
Il difensore della donna nel ricorrere in Cassazione solleva tre motivi di doglianza: di nostro particolare interesse è il secondo, in quanto contesta il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione ex art. 599 c.p. rappresentata dalla relazione extraconiugale e della mancata valutazione delle condotte moleste e diffamatorie messe in atto dall’amante ai danni dell’imputata tra il 2013 e il 2015.
L’art. 599 del Codice Penale infatti prevede che “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 ( reato di diffamazione) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
La Corte di Cassazione però, con sentenza n. 3204/2021, conferma la condanna dell’imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l’attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell’ex marito e le offese rivolte all’amante dell’ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.
Infatti, la diffamazione in questo caso è stata realizzata dall’imputata non immediatamente dopo la fine della relazione con l’imputata. Condotta da cui si desume un proposito di vendetta o di sfogo, più che da una reazione a una provocazione. Nonostante sia pacifico che per riconoscere l’esimente della provocazione non occorre che la reazione sia istantanea, è però innegabile che la stessa debba essere immediata, per cui “il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore”.