Tanto tuonò che piovve. Come avevo segnalato poco tempo fa, i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto “milleproroghe“) che ha rinviato al 30 giugno 2021 il termine per la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. In particolare il Tribunale di Barcellona P.G. ha evidenziato che la norma, non operando alcuna distinzione tra pignoramenti anteriori o successivi allo stato di emergenza, e sembra in realtà guidata da logiche assistenzialistiche senza tener conto del sacrificio richiesto al proprietario. La Corte Costituzionale, con la sentenza 128 depositata in data 22/06/2021, ha ritenute meritevoli di accoglimento tali osservazioni e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma e quindi della proroga della sospensione.
Nel comunicato stampa si può leggere che la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo, in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. La Corte ha inoltre evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi, nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
La sentenza, a una settimana dal termine prestabilito della sospensione, nella sostanza poco cambia. In questo modo comunque il legislatore è stato definitivamente dissuaso dal concedere ulteriori proroghe. Viene da chiedersi che fine faranno i procedimenti di opposizione e i reclami presentati per la violazione dell’art. 54 ter, problema che sicuramente merita una riflessione a parte.