ESECUZIONE FORZATA: improcedibile se il titolo ed il precetto vengono depositati senza l’attestazione di conformità
LA MASSIMA
Il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell’attività dell’amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all’esecuzione e dell’atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell’incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore.
L’art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani, di cui cioè abbia il possesso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Tivoli, Giudice Est. Lupia, Pres. Di Giulio, con la sentenza n. 1273 del 15 settembre 2018.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 557 C.P.C. – DEPOSITO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO
PRIMO COMMA = Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli [c.p.c. 555] dal conservatore dei registri immobiliari [c.c. 2664].
SECONDO COMMA = Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione [c.p.c. 26] la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
TERZO COMMA = Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione [c.p.c. 488]. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480] sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
LA CONTROVERSIA
Un creditore proponeva reclamo avverso un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, mediante la quale quest’ultimo dichiarava l’estinzione del giudizio esecutivo per violazione del termine ex art. 557 c.p.c., lamentando un errore dello stesso Giudice nell’aver ritenuto “non tempestivamente depositate” le copie del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, in quanto non accompagnate dall’attestazione di conformità.
Il Tribunale adito ha specificato che esistono due opposti orientamenti in ordine all’interpretazione della lettera dell’art.557 c.p.c., ovvero:
– un primo orientamento del Tribunale di Bari, con Ordinanza del 04-05-2016, stabilisce che “Il termine previsto dalla legge per il deposito degli atti obbligatori nella procedura esecutiva ormai telematicamente instaurata, non deve intendersi riferito anche all’attestazione di conformità”.
Il suddetto orientamento è stato ritenuto dal Giudice non fondato su persuasive argomentazioni giuridiche, anzi dal tenore sostanzialmente apodittico.
Invero, l’organo giudicante ha aderito alla tesi del Tribunale di Milano, in quanto fondata sul chiaro tenore letterale dell’art.557 cpc, sia della sua ratio, dunque, nel testo attualmente vigente è previsto quando segue: Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
Il Tribunale ha specificato, innanzitutto, che le copie di cui parla l’art. 557, co. 3, c.p.c. sono sicuramente le “copie conformi” di cui all’art. 557 co. 2 e non le mere copie dei medesimi atti, quindi il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati, bensì deve depositare copia conforme degli stessi, infatti, ove il creditore difettasse del possesso del titolo l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento.
Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il Giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
Il Giudice ha ritenuto non razionalmente perseguibile neppure la tesi del raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto, innanzitutto deve rilevarsi che la teoria relativa al raggiungimento dello scopo dell’atto attiene alla categoria della nullità e non dell’inefficacia dell’atto per il suo mancato tempestivo deposito; inoltre, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente.
Orbene, il Tribunale ha affermato che lo scopo del deposito degli atti accompagnati da attestazione conformità dovrebbe essere individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza.
Ebbene, il mancato deposito degli atti muniti della suddetta attestazione determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell’attività dell’amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all’esecuzione e dell’atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell’incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore.
In riferimento a quanto sora esposto, il Tribunale ha concluso stabilendo che l’art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani, di cui cioè abbia il possesso.
Per tali ragioni ha rigettato il reclamo.