Se incassano un mio assegno falsificando la firma, la banca è responsabile? Il Giudice di Pace di Frosinone prova a dare una risposta.
La responsabilità della banca negoziatrice non può essere esclusa con riguardo al riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto, che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità
di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità.
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c..
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Frosinone…