Una banca notifica un precetto ad una società per una grossa somma (oltre 6 milioni). Il debitore propone opposizione e nel corso del procedimento interviene il fallimento dello stesso. Il Curatore riassume il processo dopo che lo stesso creditore era stato ammesso allo stato passivo ottenendo una pronuncia positiva, dalla Corte d’Appello che annullava il precetto. La banca impugna la sentenza lamentando il fatto che, essendo stata ammessa al passivo, la domanda di accertamento negativo non poteva essere proseguita.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 29327 del 13/11/2019 accoglie la lamentela della banca, sulla base del principio di intangibilità dello stato passivo non impugnato, enunciando il seguente principio di diritto: “Il giudizio di opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, in quanto, trattandosi di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento, resta attratta nella competenza del tribunale fallimentare stabilita dall’art. 52, secondo comma, L. Fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo”.