Succede spese, soprattutto negli ultimi anni a causa della crisi, che il condominio si trovi ad affrontare procedimenti esecutivi, magari per lavori straordinari non pagati a causa dell’insolvenza di alcuni condomini. Un condominio di Bergamo, per far fronte ad una situazione di questo tipo evidentemente non più gestibile, ha presentato un piano del consumatore. Il Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo e successivamente il Collegio a cui il ricorrente aveva presentato reclamo, hanno però escluso categoricamente questa possibilità partendo dal dato letterale dell’art. 6 comma 2 lettera b che definisce il consumatore come “il debitore persona fisica” escludendo quindi di fatto ogni altro soggetto. La soluzione è sicuramente corretta, ma la questione però è indubbiamente interessante e merita di essere approfondita.
In primo luogo va esaminata qual è la natura giuridica del condominio e la sua soggettività giuridica. Prima della legge 220 del 2012, che ha riformato la disciplina del condominio, era un dato pressoché incontrastato che il condominio fosse soltanto un ente di gestione e non avesse una personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, operando in rappresentanza e nell’interesse comune dei condomini. La riforma del 2012 ha però, secondo l’opinione prevalente, attribuito una soggettività giuridica al condomino, anche se limitata, soggettività che traspare soprattutto dalle norme che attribuiscono una titolarità patrimoniale come l’art 1129 cc e 1135 cc e soprattutto l’art. 63 disp att. cc. Questa forma limitata di soggettività giuridica, non consente comunque di ipotizzare l’accesso al piano del consumatore, in quanto il dato testuale dell’art. 6, che come detto sopra definisce il consumatore esclusivamente come persona fisica, ma a parere di alcuni autori (Angelo Napolitano – Il fallimento 2/2020) permetterebbe l’accesso all’altra procedura di composizione, cioè l’accordo di composizione della crisi che è accessibile a qualsiasi debitore non soggetto a fallimento. Certo, l’accordo presuppone un percorso più articolata rispetto al piano, prevedendo il voto dei creditori, ma se ben strutturato, nei casi di sovraindebitamento più pesanti e di difficile soluzione, può rappresentare una possibilità da non scartare a priori. Sarà interessante vedere nei prossimi mesi, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice ad agosto (ammesso che non subisca slittamenti), se qualche condominio vorrà seguire questa strada e quale sarà la risposta dei tribunali.