Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di mantenimento del figlio laureato. La Suprema Corte è tornata a ribadire quanto già affermato nella recente ordinanza 17183/2020 di cui si è molto parlato.
Nel caso di specie una madre ha presentato impugnazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva escluso dal mantenimento il figlio maggiorenne e laureato che però non aveva raggiunto l’indipendenza economica. Nella stringata motivazione la Corte ha respinto il ricorso, richiamando espressamente l’ordinanza 17183/2020, facendo presente che non vi era prova che questi si sia adoperato per cercare opportunità lavorative consone alle sue aspirazioni e attitudini. Ha poi esplicitato il seguente principio: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni“.