Una banca presenta istanza di insinuazione presso il Tribunale di Nola, per il mancato pagamento di un mutuo ipotecario, chiedendo quindi anche che venga riconosciuto il credito in via privilegiata. Il Tribunale invece rigetta la domanda. Dall’analisi della documentazione è infatti emerso che il mutuo in realtà era stato erogato, con il pretesto di acquistare un immobile, soltanto per poter ripianare un rilevante scoperto accumulato nei confronti della banca (nel caso di specie un’altra banca dello stesso gruppo) dal debitore, che in realtà non aveva mai avuto disponibilità delle somme, né tanto meno aveva acquistato l’immobile. Questo modo di procedere è molto diffuso tra gli istituti di credito che utilizzano il mutuo di scopo (così è definita l’operazione) ottenendo così il vantaggio di precostituirsi un titolo esecutivo e un privilegio in caso di vendita forzata dell’immobile.
La Cassazione (Cass. 26770/2019) ha confermato quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte D’Appello, enunciando il seguente principio: “La sentenza impugnata ha chiaramente espresso la ratio decidendi della statuizione, vale a dire la deviazione della causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo, come dimostrato dal fatto che la mutuataria non aveva acquistato il cespite per cui era stato erogato il mutuo e che, come desumibile dall’estratto conto della debitrice, il relativo importo era stato concretamente utilizzato per estinguere pregresse esposizioni debitorie.”