Il DL 189 del 17/10/2016 è il provvedimento principale che disegna le linee guida per la ricostruzione. Aggiornato al novembre 2018

 

DL 17/10/2016, n. 189
Epigrafe

Premessa

Titolo I
Principi direttivi e risorse per la ricostruzione
Capo I
Principi organizzativi
Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi

Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

Capo I-bis
Strutture provvisorie di prima emergenza.
Art. 4-bis. Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Art. 4-ter. Aree attrezzate per finalità turistiche

Titolo II
Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5. Ricostruzione privata

Art. 6. Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

Art. 7. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

Art. 8. Interventi di immediata esecuzione

Art. 8-bis. Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative

Art. 9. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti

Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

Art. 12. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

Art. 13. Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

Art. 14. Ricostruzione pubblica

Art. 14-bis. Interventi sui presidi ospedalieri

Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Art. 15-bis. Interventi immediati sul patrimonio culturale

Art. 15-ter. Misure urgenti per le infrastrutture viarie

Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali

Art. 17. Art-Bonus

Art. 17-bis. Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi

Art. 18. Centrale unica di committenza

Capo I-bis
Svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017
Art. 18-bis. Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
Art. 19. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

Art. 20. Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

Art. 20-bis. Interventi volti alla ripresa economica

Art. 21. Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Art. 22. Promozione turistica

Art. 23. Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

Art. 24. Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici

Art. 25. Rilancio del sistema produttivo

Capo III
Misure per la tutela dell’ambiente
Art. 26. Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma

Art. 27. Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

Art. 28-bis. Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi

Art. 29. Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Capo IV
Disposizioni in materia di legalità e trasparenza
Art. 30. Legalità e trasparenza

Art. 31. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

Art. 32. Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario

Art. 33. Controllo della Corte dei conti

Art. 34. Qualificazione dei professionisti

Art. 35. Tutela dei lavoratori

Art. 36. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

Art. 36-bis. Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite

Art. 36-ter. Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito

Titolo III
Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile
Capo I
Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Art. 37. Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

Art. 38. Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile

Art. 39. Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale

Art. 40. Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Art. 41. Disposizioni inerenti la cessione di beni

Capo II
Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016
Art. 42. Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

Art. 43. Reperimento alloggi per la locazione

Titolo IV
Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali
Capo I
Misure per gli enti territoriali
Art. 44. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

Capo II
Misure per i lavoratori
Art. 45. Sostegno al reddito dei lavoratori

Capo III
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
Art. 46. Perdite d’esercizio anno 2016

Art. 47. Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

Art. 49. Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

Titolo V
Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali
Capo I
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici
Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

Art. 51. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 51-bis. Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Capo II
Disposizioni finali
Art. 52. Disposizioni finanziarie

Art. 53. Entrata in vigore

Allegato 1 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)

Allegato 2 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Art. 1)

Allegato 2-bis – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

DECRETO LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 (1) (2) (4).

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2016, n. 244.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229.

(3) Titolo così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Precedentemente il titolo era il seguente: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».

(4) Vedi, anche, l’ Ordinanza 11 luglio 2017, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016 (5), n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ravvisata l’esigenza di individuare l’area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell’11 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(5) NDR: La data corretta riferibile all’ordinanza n. 389/2016 è: 28 agosto 2016.

Titolo I

Principi direttivi e risorse per la ricostruzione

Capo I

Principi organizzativi

Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. (7)
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (8), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (6)
3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. (6)
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi. (10)
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall’ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (9)
6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (8), nell’ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (6)
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(8) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(9) Comma così modificato dall’ art. 18, comma 5-quater, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 37, comma 1, lett. 0a), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(10) Comma inserito dall’ art. 01, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.


Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari (20)

1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest’ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;
f) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l’elenco speciale di cui all’articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; (11)
h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
[l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l’assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato; (14) (17)]
l-bis) promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all’alinea della presente lettera (15) (19).
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. (18)
2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. (16)
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l’analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. (12)
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita. (13)
5. I vice commissari, nell’ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(12) Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, e, successivamente, così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(13) Comma inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(14) Lettera così modificata dall’ art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(15) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(16) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(17) Lettera abrogata dall’ art. 37, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(18) Comma così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(19) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi l’ Ordinanza 12 maggio 2017, n. 24.

(20) Vedi, anche, l’ Ordinanza 11 luglio 2017, n. 34.


Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l’anno 2016 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell’attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. (21) (26) (28)
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (22)
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all’articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. (23) (27)
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (23)
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all’articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all’adozione dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo. (24)
5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all’Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto. (25)

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, dagli artt. 18, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) , e 21, comma 1, lett. 0a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 739, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(22) Comma inserito dall’ art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(23) Comma inserito dall’ art. 18, comma 1, lett. b-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(24) Comma modificato dall’ art. 18-septies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 2, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(25) Comma così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 2, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(26) Per l’adozione dello schema tipo di cui al presente comma, vedi l’ Ordinanza 10 novembre 2016, n. 1 e l’ Ordinanza 21 giugno 2017, n. 31.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 29 maggio 2017, n. 26.

(28) Per la ripartizione delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma vedi l’ art. 3, Ordinanza 28 marzo 2018, n. 50.


Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1. (29) (32)
2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.
3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l’assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. (29) (33)
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’articolo 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all’interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l’attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati. (29)
6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall’articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (30)
7-bis. All’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000». (31)

(29) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(30) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1-bis, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(31) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1-bis, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(32) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l’ art. 42, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, l’ art. 16-sexies, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(33) Per la disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali previste dal presente comma, vedi l’ Ordinanza 10 marzo 2017, n. 17.

Capo I-bis (34)

Strutture provvisorie di prima emergenza.


Art. 4-bis. Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori (35)

1. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quali provvedimenti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all’avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all’63, comma 2, lettera c), lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’obbligo di utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.
6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l’affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l’urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l’unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l’aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l’attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all’ANAC ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell’emergenza nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

(34) Capo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(35) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha inserito il Capo I-bis.


Art. 4-ter. Aree attrezzate per finalità turistiche (36)

1. Ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell’articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l’anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l’individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1.

(36) Articolo inserito dall’ art. 02, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.


Titolo II

Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo I

Ricostruzione dei beni danneggiati

Art. 5. Ricostruzione privata

1. Ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; (47)
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; (38) (46)
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; (37) (48)
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; (44)
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; (48)
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; (49)
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; (49)
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei; (45)
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente; (40) (43)
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3. (39)
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (42)
5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate. (41)
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.
9. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

(37) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(38) Lettera così modificata dall’ art. 2-bis, comma 3, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(39) Comma inserito dall’ art. 2-bis, comma 3, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(40) Lettera così modificata dall’ art. 37, comma 1, lett. b), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(41) Per le modalità di fruizione del credito di imposta di cui al presente comma, vedi il Provvedimento 4 novembre 2016.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 novembre 2016.

(43) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 9 e l’ Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68.

(44) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, l’ Ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e l’ Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68.

(45) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 28 aprile 2017, n. 21.

(46) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 23 maggio 2017, n. 25.

(47) Per la definizione dei criteri di indirizzo di cui alla presente lettera vedi l’ Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 44.

(48) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, l’ Ordinanza 7 aprile 2017, n. 19, l’ Ordinanza 1° agosto 2018, n. 61 e l’ Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68.

(49) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ Ordinanza 1° agosto 2018, n. 61.


Art. 6. Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata (50)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche; (56)
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio (62).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; (58)
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario; (58)
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); (59)
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c); (58)
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (51).
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all’impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell’avente diritto l’immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1. (52)
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all’interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall’evento sismico, come documentato a norma dell’articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto. (52)
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità. (61)
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, nei limiti di quanto determinato all’articolo 34, comma 5. (53)
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo. (63)
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (52)
10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. (54)
10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. (57)
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. (57)
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto. (57)
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo. (60) (64)
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (55)

(50) Articolo così corretto da Comunicato 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2016, n. 248.

(51) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(52) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(53) Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. b-bis), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(54) Comma così sostituito dall’ art. 18-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che ha sostituito l’originario comma 10 con gli attuali commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater.

(55) Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(56) Lettera così modificata dall’ art. 3, comma 1, lett. 0a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 03, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(57) Comma inserito dall’ art. 18-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che ha sostituito l’originario comma 10 con gli attuali commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater.

(58) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 2-bis, comma 28, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(59) Lettera così modificata dall’ art. 2-bis, comma 28, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(60) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 740, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(61) Per l’approvazione del prezzario di cui al presente comma, vedi l’ Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 7.

(62) Lettera così modificata dall’ art. 03, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(63) Comma inserito dall’ art. 04, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(64) Vedi, anche, l’ art. 2, comma 7-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.


Art. 7. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; (65)
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

(65) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 8. Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. (66)
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo. (70)
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 5. (67)
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’auto-rizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. (69)
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all’articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. (68)
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (71).

(66) Comma così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(67) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(68) Comma sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 16-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, dall’ art. 2-bis, comma 4, lett. b) e c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dall’ art. 05, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, e dall’ art. 9, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

(69) Comma così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 4, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(70) Comma inserito dall’ art. 05, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(71) Lettera così modificata dall’ art. 06, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 8-bis. Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative (72)

1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell’installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione temporanea, anche se parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell’edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (73)
2. Fermo restando l’obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato ovvero dall’assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell’autorità competente, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni di cui all’articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica. (74)
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica. (75)
4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l’intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l’integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell’immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l’intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

(72) Articolo inserito dall’ art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 07, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(73) Comma così modificato dall’ art. 9-ter, comma 1, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

(74) Comma così modificato dall’ art. 9-ter, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

(75) Comma così modificato dall’ art. 9-ter, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

Art. 9. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all’articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. (76)

(76) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. (78)
2. L’utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L’ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo. (77)
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area. L’entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (79)

(77) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(78) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 08, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(79) Comma aggiunto dall’ art. 08, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali (85)

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: (81)
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall’ISTAT nel 2011; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d’incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale. (82)
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all’articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d’uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d’intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l’attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all’albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l’acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all’articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d’uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall’interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. (80)
8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (83), sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico. (84)
9. Per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall’invito loro rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l’esecuzione degli interventi mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l’effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all’articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all’articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

(80) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(81) Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1-quater, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(82) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 09, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(83) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(84) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 2-bis, comma 7, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(85) Vedi, anche, l’ Ordinanza 8 settembre 2017, n. 39.

Art. 12. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; (86)
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1; (86)
c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto;
[d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6 (87) (90).]
2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio. (89)
3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell’articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. (88)
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. (91)
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

(86) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(87) Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 741, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(88) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(89) Comma così modificato dall’ art. 010, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(90) Vedi, anche, l’ art. 2, comma 7-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(91) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 31 luglio 2018, n. 59.

Art. 13. Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (92) (95)

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell’evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell’agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall’immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l’accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l’accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L’erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, di concerto con l’Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l’anno 2018, con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3.
5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, che determini un’inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all’articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un’inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. (93)
6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente. (94)

(92) Articolo sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e modificato dall’ art. 18-novies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 8, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(93) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 754, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(94) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 754, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(95) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l’ Ordinanza 28 marzo 2018, n. 51.

Art. 14. Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: (96)
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto; (111)
a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; (106)
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; (99)
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili; (112)
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; (100)
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture; (113)
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (107); (97)
[e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell’articolo 28, comma 2; (105) (101)]
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l’implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree (108).
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. (98)
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (102)
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all’articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo. (114)
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l’elenco degli immobili di cui al precedente periodo. (109)
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del presente decreto, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà. (109)
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari. (109)
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l’approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. (109)
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4. (115)
4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. (103)
4-bis. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. L’affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto. (110)
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. (104)
6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

(96) Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(97) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(98) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(99) Lettera modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e dall’ art. 21, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 2-bis, comma 10, del medesimo D.L. n. 148/2017. Infine, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 751, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(100) Lettera inserita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(101) Lettera abrogata dall’ art. 7, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(102) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(103) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 37, comma 1, lett. b-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(104) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. h), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(105) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(106) Lettera inserita dall’ art. 18-octies, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(107) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(108) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 2, lett. 0a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(109) Comma inserito dall’ art. 18-octies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(110) Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. g), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(111) Lettera modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 2-bis, comma 10, del medesimo D.L. n. 148/2017. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 1, comma 751, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(112) Lettera così modificata dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(113) Lettera così sostituita dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. d), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(114) Comma inserito dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. e), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(115) Comma inserito dall’ art. 2-bis, comma 9, lett. f), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 14-bis. Interventi sui presidi ospedalieri (116)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. (117)

(116) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(117) Comma così modificato dall’ art. 18-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (118)

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (119)
e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (123).
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis. (120)
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo. (121)
3-bis. Fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell’articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (122)

(118) Articolo così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 11, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(119) Lettera sostituita dall’ art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, così modificata dall’ art. 011, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(120) Comma inserito dall’ art. 011, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(121) Comma così modificato dall’ art. 011, comma 1, lett. c), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(122) Comma aggiunto dall’ art. 011, comma 1, lett. d), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, e, successivamente, così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. c-bis), nn. 1) e 2), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(123) Lettera aggiunta dall’ art. 37, comma 1, lett. c), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 15-bis. Interventi immediati sul patrimonio culturale (125)

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (124), o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni.
3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del presente decreto. (128) (130)
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell’incolumità pubblica, si applica l’articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l’articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento; (126)
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero; (129)
b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell’ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell’articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni (127).
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 52.

(124) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 3 dicembre 1991, n. 394».

(125) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(126) Per l’incremento delle unità di personale e del limite di spesa di cui alla presente lettera, vedi l’ art. 18, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(127) Lettera aggiunta dall’ art. 18, comma 3, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(128) Comma inserito dall’ art. 1, comma 2-sexies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(129) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 312, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(130) Per le modalità relative agli interventi di messa in sicurezza di cui al presente comma vedi l’ Ordinanza 5 maggio 2017, n. 23 e l’ Ordinanza 21 giugno 2017, n. 32.

Art. 15-ter. Misure urgenti per le infrastrutture viarie (131)

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all’esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.
2. All’articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e comunali».

(131) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali (133)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell’Ente parco o, in assenza di quest’ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti. (132)
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell’approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente. (134)
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
a-bis) approva, ai sensi dell’articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, e all’articolo 15, comma 1, del presente decreto; (139)
b) approva, ai sensi dell’articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; (140)
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali. (135)
4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi. (136)
5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. (137)
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4. (138) (141)

(132) Comma modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 012, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(133) Rubrica così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(134) Comma così modificato dagli artt. 1, comma 2-octies, e 6, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(135) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(136) Comma modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2-bis, comma 12, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(137) Comma modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(138) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(139) Lettera inserita dall’ art. 2-bis, comma 12, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(140) Lettera così modificata dall’ art. 37, comma 1, lett. c-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(141) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 3 marzo 2017, n. 16.

Art. 17. Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. (142)
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

(142) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 17-bis. Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi (143)

1. All’articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.».

(143) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 18. Centrale unica di committenza (144)

1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. (145)
2. La centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; (146)
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32.
4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.
5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:
a) dei soggetti attuatori previsti dall’articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo. (147)
6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di re-muneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.

(144) Articolo così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 13, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(145) Comma così modificato dall’ art. 013, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(146) Lettera così modificata dall’ art. 013, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(147) Comma inserito dall’ art. 013, comma 1, lett. c), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

Capo I-bis (148)

Svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017

Art. 18-bis. Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (157) (149)

1. Per l’anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: (150)
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); (151) (152)
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall’articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall’articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.
2. Per l’adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2016, euro 10 milioni nell’anno 2017, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l’adozione del decreto di riparto, i termini di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo. (153)
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l’anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall’istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni nell’anno 2017, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019, si provvede: (154)
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5 milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento; (155)
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; (156)
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; (158)
b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (158).
5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell’anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (159)
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(148) Capo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(149) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha inserito il Capo I-bis.

(150) Alinea così modificato dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(151) Lettera così modificata dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(152) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera vedi l’ art. 15-octies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(153) Comma così modificato dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. c), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(154) Alinea così modificato dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. c), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. d), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(155) Lettera così modificata dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. d), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(156) Lettera così modificata dall’ art. 11-bis, comma 1, lett. e), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(157) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. g), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(158) Lettera aggiunta dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. e), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

(159) Comma inserito dall’ art. 9, comma 2-ter, lett. f), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 9, comma 2-quater, del medesimo D.L. n. 91/2018.

Capo II

Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 19. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (160)

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. (161)

(160) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(161) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 20. Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 (162)

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. (163)
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell’articolo 1, comma 5. (163) (164)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

(162) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(163) Comma modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(164) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 maggio 2018.

Art. 20-bis. Interventi volti alla ripresa economica (165)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 (166) al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l’anno 2017, di 13 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. (167)
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari. (168)
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(165) Articolo inserito dall’ art. 7-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(166) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(167) Comma così modificato dall’ art. 44, comma 1-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall’ art. 9, comma 2-septies, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

(168) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 agosto 2017.

Art. 21. Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (171)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all’articolo 1, sono destinate risorse fino all’importo di 1.500.000 euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. (169)
3. All’articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell’11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell’8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». (169)
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all’articolo 1, delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (169)
4-bis. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni di cui all’articolo 1 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell’8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l’importo dell’aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell’animale. (170)
4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono versate dall’ISMEA all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 4-bis. (170)
4-quater. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all’articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell’accertamento dei danni. (170)
4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito. (170)
4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 5. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. (170)
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. (170)

(169) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(170) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(171) Per le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato di cui al presente articolo, vedi il D.M. 1° marzo 2017.

Art. 22. Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. (172)
2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2017.

(172) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 23. Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». (173)

(173) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 24 aprile 2018, n. 54.

Art. 24. Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici (178)

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. (174)
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (176)
3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. (175)
[4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. (177) ]

(174) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(175) Comma modificato dall’ art. 3, comma 1-undecies, lett. a) e b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 744, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(176) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 744, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(177) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 744, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(178) Per la disciplina degli interventi previsti dal presente articolo, vedi l’ Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42.

Art. 25. Rilancio del sistema produttivo (181)

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all’articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Al fine di consentire l’applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (180) quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (179)

(179) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(180) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(181) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 22 dicembre 2016.

Capo III

Misure per la tutela dell’ambiente

Art. 26. Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (182)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

(182) Comma così modificato dall’ art. 7-ter, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

Art. 27. Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (184), con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti. (183)
2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

(183) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(184) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto. (187) (196)
3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali (185).
4. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. (186)
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all’uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall’articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l’indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell’avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali. (188) (197)
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5. (192)
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all’uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, secondo quanto stabilito dall’articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. (189)
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. (190)
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
[10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente – CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza. (191) ]

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L’intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest’ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell’azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. (186)
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d’intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002. (194) (198)
13-bis. In deroga all’articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all’emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo. (193)
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (195)
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali. (193)
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell’utilizzo finale del sottoprodotto. (193)
13-sexies. E’ competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (193)
13-septies. In deroga al comma 2 dell’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (193)
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo. (193)

(185) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(186) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(187) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(188) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(189) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 2, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(190) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 2, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(191) Comma abrogato dall’ art. 7, comma 2, lett. e), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(192) Comma inserito dall’ art. 7, comma 2, lett. b-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(193) Comma aggiunto dall’ art. 7, comma 2, lett. e-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(194) Comma così sostituito dall’ art. 16-sexies, comma 3, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(195) Comma aggiunto dall’ art. 7, comma 2, lett. e-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 014, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(196) Vedi, anche, l’ art. 7, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(197) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 2-septies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(198) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 495.

Art. 28-bis. Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi (199)

1. Al fine di consentire l’effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.

(199) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 29. Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV

Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Art. 30. Legalità e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, d’ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell’informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l’unità di indirizzo delle sopra-richiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1. (200)
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. (205)
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è costituita un’apposita sezione specializzata del comitato di cui all’articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all’articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell’Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 4, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (201).
[5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e la ricostruzione nell’Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo. (204) ]

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri. (202) (206)
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell’Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l’iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l’iscrizione nell’Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell’Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. (203)
8. Nell’Anagrafe, oltre ai dati riferiti all’operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell’importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalità applicate all’operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall’Autorità nazionale anticorruzione. (200)
10. L’iscrizione nell’Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L’iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall’Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell’attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
12. L’obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all’applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. (200)
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l’esclusione dell’impresa dall’Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. (200)
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l’esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

(200) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(201) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(202) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(203) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(204) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 387, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(205) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la Deliberazione 1° dicembre 2016, n. 72/2016, la Deliberazione 3 marzo 2017, n. 26/2017 e la Deliberazione 21 marzo 2018, n. 33/2018.

(206) Vedi, anche, l’ art. 2-bis, comma 33, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 31. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. (207)
3. Nel caso in cui sia accertato l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell’operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all’articolo 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale. (207)

(207) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 32. Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all’articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione. (208)
3. Per le finalità del presente articolo, l’Unità Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(208) Comma così sostituito dall’ art. 2-bis, comma 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 33. Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 34. Qualificazione dei professionisti (213)

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1.
3. Sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. (209)
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. (210) (214)
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. (211)
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo. (212)

(209) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(210) Comma sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 16, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e dall’ art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 1), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(211) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(212) Comma aggiunto dall’ art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 2), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(213) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l’ Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12. Vedi, anche, l’ art. 2-bis, comma 5, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(214) Vedi, anche, gli artt. 4 e 5, Ordinanza 11 luglio 2017, n. 33.

Art. 35. Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo. (215)
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quant’altro ritenuto utile. (215)
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4. (215)
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi. (215)
7. Presso i centri per l’impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori.
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l’istituzione di un tavolo permanente.

(215) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 36. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 36-bis. Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite (216)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(216) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 36-ter. Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito (217)

1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (218), fino al 31 dicembre 2017, è vietata l’installazione di nuovi dispositivi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(217) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(218) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

Titolo III

Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile

Capo I

Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

Art. 37. Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

1. In considerazione dell’impegno straordinario connesso con la gestione dell’emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (219), per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

(219) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231».

Art. 38. Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell’eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, ed a fare data dall’entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all’istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta. (220)
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell’operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(220) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 39. Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale

1. Per l’anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3-bis (221) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell’ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’articolo 4.
2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

(221) Il riferimento al presente articolo è da intendere all’ art. 17, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 47, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.

Art. 40. Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all’esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall’Unione Europea quale rimborso per l’attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l’80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell’emergenza di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992. (222)

(222) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 41. Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell’amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (223)

(223) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Capo II

Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (224)

Art. 42. Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate entro il 31 gennaio 2017. (225)
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(224) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Precedentemente la rubrica era il seguente: «Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016».

(225) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 43. Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l’assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All’assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.
3. In relazione all’esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all’articolo 1, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. (226)
4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell’ambito delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 4.

(226) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Titolo IV

Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali

Capo I

Misure per gli enti territoriali

Art. 44. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (228), nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. (229)
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (228) non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (227)
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare l’indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell’articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. (230)
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2-bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione. (231) (233)
4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022. (227)
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 52.
6-bis. E’ verificato l’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto. (232)
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per l’anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all’importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. (232)

(227) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(228) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(229) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, dall’ art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall’ art. 015, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(230) Comma inserito dall’ art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 29, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e dall’ art. 015, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(231) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(232) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(233) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 novembre 2017, il Decreto 4 dicembre 2017, il D.M. 7 maggio 2018 e il D.M. 22 maggio 2018.

Capo II

Misure per i lavoratori

Art. 45. Sostegno al reddito dei lavoratori

1. E’ concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: (235)
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; (236)
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
2. L’indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L’onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (237)
4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (240), è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52. (238)
5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. (237)
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (237)
7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L’onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l’anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l’anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (238)
8. E’ concessa l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2. All’onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l’anno 2017, 12,2 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 52. (237)
[9. All’onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 3 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (234), convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (239) ]

(234) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185».

(235) Alinea così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(236) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(237) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(238) Comma così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(239) Comma soppresso dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(240) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

Capo III

Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

Art. 46. Perdite d’esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 47. Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. (241)
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

(241) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: (250)
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
[b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni; (251)]
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; (246)
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale (252).
1-bis. I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. (253)
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto. (242)
1-quater. Con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (263)
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259). Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. (254) (247) (267)
3. Fino al 31 dicembre 2016 (248), non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. (243)
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 (259), non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. (243)
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259) sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. (243)
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell’imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. (260)
7-bis. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all’imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all’imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. (264)
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (264)
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. (264)
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi. (264) (269)
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259) mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014. La dichiarazione dell’autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014. (243)
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259) ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga. (243)
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. (255)
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. (244)
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (256)
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per l’anno 2017. (257)
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018. (258)
12-bis. Al fine di assicurare nell’anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017. (262)
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell’anno 2017, ai sensi dell’ultimo periodo del presente comma, all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell’anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. (266)
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (265)
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. (242)
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2 (259). (245)
15. All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.»;
b) il comma 2-ter è abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all’articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. (261) (268)
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259), ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 (249) i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. (245)
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (259) il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 30 giugno 2017. (243)

(242) Comma inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(243) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(244) Comma inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12.

(245) Comma così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(246) Per la proroga del termine di sospensione dei pagamenti di cui alla presente lettera, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, vedi l’ art. 14, comma 6, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(247) Per l’ulteriore proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l’ art. 14, comma 2, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, l’ art. 2-bis, comma 24, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(248) Per la proroga del presente termine vedi l’ art. 14, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(249) Per l’ulteriore proroga del presente termine vedi l’ art. 14, comma 5, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(250) Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(251) Lettera abrogata dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(252) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(253) Comma inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 43, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(254) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, dall’ art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(255) Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(256) Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, dall’ art. 43, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e dall’ art. 1, comma 736, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(257) Comma inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. f), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a-bis), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(258) Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 43, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(259) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(260) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, dall’ art. 43, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall’ art. 16-sexies, comma 6, lett. a), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(261) Comma modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e dall’ art. 11, comma 1, lett. g-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 45, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dall’ art. 1, comma 736, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e dall’ art. 1, comma 1, lett. b-bis), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(262) Comma inserito dall’ art. 43, comma 1, lett. d), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(263) Comma inserito dall’ art. 43-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(264) Comma inserito dall’ art. 16-sexies, comma 6, lett. b), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(265) Comma cosi modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, dall’ art. 2, comma 7, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

(266) Comma inserito dall’ art. 43, comma 1, lett. d), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 736, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(267) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per i settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, la Deliberazione 27 ottobre 2016, n. 618/2016/R/com e la Deliberazione 18 aprile 2017, n. 252/2017/R/com; per il settore delle assicurazioni, il Provvedimento 9 febbraio 2017, n. 56. Vedi, anche, l’ art. 2-bis, comma 25, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(268) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 marzo 2017, il D.M. 4 agosto 2017, il D.M. 29 gennaio 2018 e il D.M. 27 luglio 2018.

(269) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 11 ottobre 2017.

Art. 49. Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.
3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. (270)
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino. (271)
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l’esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. (272) (273)
9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9. (271)

(270) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(271) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(272) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, così modificato dall’ art. 17, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(273) Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, se la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del presente comma e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Titolo V (274)

Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali

Capo I

Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. (283) (289)
2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Nell’ambito del contingente dirigenziale già previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un’unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l’attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l’utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall’articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l’amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta; (276)
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità: (284)
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza; (285)
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; (285)
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario. (279)
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7. Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l’anno di competenza all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’amministrazione di appartenenza. (286)
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. (279)
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 4, comma 3. (279)
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui al comma 8. (288)
6. Per gli esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l’invarianza finanziaria, all’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. (287)
7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; (290)
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (280)
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario (281) (292) .
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3. (277) (290)
8. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche. (278) (291)
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3. (282)
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di euro 146,3 milioni per l’anno 2016. (275)
9-ter. All’onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (275)

(274) Il presente titolo, in origine numerato come VI, è stato così rinumerato dall’ art. 21, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(275) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(276) Lettera sostituita dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e, successivamente, così modificata dall’ art. 18, comma 4, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(277) Comma inserito dall’ art. 18, comma 4, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. g), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(278) Comma sostituito dall’ art. 18, comma 4, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. h), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(279) Comma inserito dall’ art. 18, comma 4, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(280) Lettera così modificata dall’ art. 18, comma 4, lett. a-ter), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. e), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(281) Lettera così modificata dall’ art. 18, comma 4, lett. a-quater), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. f), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(282) Comma così modificato dall’ art. 18, comma 4, lett. c-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 753, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(283) Comma così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(284) Alinea così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. b), n. 1), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(285) Lettera così sostituita dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. b), n. 2), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(286) Comma inserito dall’ art. 18, comma 4, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(287) Comma così modificato dall’ art. 2-bis, comma 17, lett. d), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(288) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 11.

(289) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 27 gennaio 2017, n. 15.

(290) Vedi, anche, l’ Ordinanza 8 settembre 2017, n. 40.

(291) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’ Ordinanza 28 marzo 2018, n. 50.

(292) Vedi, anche, l’ Ordinanza 12 settembre 2018, n. 66.

Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile (293)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (297), gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016, di 24 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3. (294)
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (297) possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (295)
2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E’ data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
3-bis. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (297), in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3. (299)
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. (296)
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle Regioni – vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis. (300)
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (297) sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta. (296)
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter. (296)
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell’ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d’intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse. (296)
4. Al fine di far fronte all’eccezionalità dell’impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all’articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l’anno 2016 e di 960.000 euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 52. (298)
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell’Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(293) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(294) Comma così modificato dall’ art. 18, comma 5, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(295) Comma inserito dall’ art. 18, comma 5, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(296) Comma inserito dall’ art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(297) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

(298) Per la proroga dell’autorizzazione prevista dal presente comma vedi l’ art. 16-sexies, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(299) Comma inserito dall’ art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 20, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(300) Comma inserito dall’ art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall’ art. 2-bis, comma 20, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 51. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all’articolo 1, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l’anno 2016. (301)
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l’assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di ripristinare l’integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l’attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché per assicurare lo svolgimento dell’attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni di euro per l’anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 52. (301)

(301) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 51-bis. Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (302)

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (303), che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.
2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell’elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d’identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un’attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.
4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d’identità e dell’attestazione di cui al comma 3.
5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.
6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

(302) Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(303) A norma dell’ art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 52. Disposizioni finanziarie (304)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a 322 milioni di euro per l’anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l’anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l’anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l’anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 2,067 milioni di euro per l’anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro per l’anno 2016, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2016 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l’anno 2016, 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 63,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
c) quanto a 31,85 milioni di euro per l’anno 2017, a 1,85 milioni di euro per l’anno 2019, a 23 milioni di euro per l’anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3»;
f) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
h) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
i) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
l) quanto a 201,35 milioni di euro per l’anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;
m) quanto a 231,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all’erario;
n) quanto a 141,835 milioni di euro per l’anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente articolo;
o) quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

(304) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 53. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) (305)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);

2. Capitignano (AQ);

3. Montereale (AQ);

4. Rocca Santa Maria (TE);

5. Valle Castellana (TE);

6. Cortino (TE);

7. Crognaleto (TE);

8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);

10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);

13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant’Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);

17. Micigliano (RI);

18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);

24. Force (AP);

25. Montalto delle Marche (AP);

26. Montedinove (AP);

27. Montefortino (FM);

28. Montegallo (AP);

29. Montemonaco (AP);

30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant’Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG);

57. Polino (TR);

58. Preci (PG);

59. Sant’Anatolia di Narco (PG);

60. Scheggino (PG);

61. Sellano (PG);

62. Vallo di Nera (PG).

(305) Vedi, anche, l’ art. 14, commi 8 e 12-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, l’ art. 2-bis, comma 27, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e gli artt. 1, comma 6-ter, e 1-sexies, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Art. 1) (306) (307)

REGIONE ABRUZZO:

1. Campli (TE);

2. Castelli (TE);

3. Civitella del Tronto (TE);

4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);

6. Teramo.

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);

8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;

11. Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);

13. Appignano del Tronto (AP);

14. Ascoli Piceno;

15. Belforte del Chienti (MC);

16. Belmonte Piceno (FM);

17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);

19. Camporotondo di Fiastrone (MC);

20. Castel di Lama (AP);

21. Castelraimondo (MC);

22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);

24. Cerreto D’esi (AN);

25. Cingoli (MC);

26. Colli del Tronto (AP);

27. Colmurano (MC);

28. Corridonia (MC);

29. Esanatoglia (MC);

30. Fabriano (AN);

31. Falerone (FM);

32. Fiuminata (MC);

33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);

36. Macerata;

37. Maltignano (AP);

38. Massa Fermana (FM);

39. Matelica (MC);

40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);

42. Montappone (FM);

43. Monte Rinaldo (FM);

44. Monte San Martino (MC);

45. Monte Vidon Corrado (FM);

46. Montecavallo (MC);

47. Montefalcone Appennino (FM);

48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);

52. Offida (AP);

53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);

55. Pioraco (MC);

56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);

59. San Severino Marche (MC);

60. Santa Vittoria in Matenano (FM);

61. Sefro (MC);

62. Serrapetrona (MC);

63. Serravalle del Chienti (MC);

64. Servigliano (FM);

65. Smerillo (FM);

66. Tolentino (MC);

67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC).

REGIONE UMBRIA:

69. Spoleto (PG).

(306) Allegato aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

(307) Vedi, anche, l’ art. 14, commi 8 e 12-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, l’ art. 2-bis, comma 27, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e gli artt. 1, comma 6-ter, e 1-sexies, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.

Allegato 2-bis (308) (309)
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);

2) Cagnano Amiterno (AQ);

3) Pizzoli (AQ);

4) Farindola (PE);

5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE).

(308) Allegato aggiunto dall’ art. 18-undecies, comma 1, lett. f), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

(309) Vedi, anche, l’ art. 2-bis, comma 27, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e gli artt. 1, comma 6-ter, e 1-sexies, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89.