Interessante sentenza del Tribunale di Perugia (sentenza n. 5113 del 20/12/2021) in materia di servizi condominiali. Un condomino si rende moroso per lungo tempo del pagamento delle quote ordinarie comprensive del riscaldamento e dell’acqua, accumulando un debito di oltre 11.000,00 euro. In questi casi l’art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede espressamente che, in caso di mora prolungata per oltre un semestre, “l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
La morosità condominiale è una piaga molto frequente nei condomini, specialmente negli ultimi anni, dove c’è quasi sempre almeno un condominio che ha difficoltà a contribuire alle spese. Nonostante la chiarezza della norma, gli amministratori di condominio quasi mai mettono in pratica il precetto dell’art. 63 disp. att. cc, “tagliando” le utenze di acqua e gas, che in pratica solo quelle a cui la norma fa riferimento. In primo luogo perché, come comprensibile, la misura è vista come soluzione estrema da applicare quando tutte le altre soluzioni (solleciti, ingiunzioni, procedimenti esecutivi, ecc.) non hanno portato a nulla. Secondariamente perché in genere si ha paura delle conseguenze legali derivanti dalla sospensione di servizi considerati essenziali per l’esistenza.
Nel caso di specie, proprio per quest’ultima considerazione, l’amministratore ha presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc per ottenere l’autorizzazione alla chiusura di acqua e gas. Il giudice del Tribunale di Perugia ha affermato, in primo luogo, che la norma del codice civile non fa alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali (una diversa interpretazione finirebbe per svuotarla di significato) e pertanto è sempre applicabile. Anche la possibile lesione del diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost., paventata da qualche interprete per escludere la possibilità di distacco, deve tenere conto del diritto degli altri condomini di tutelarsi dalla possibile azioni del fornitore che finirebbe per sospendere a tutti il servizio.
L’amministratore di condominio deve agire in base al generale obbligo su di lui incombente in maniera stringente, di recupero dei crediti da parte dei condomini morosi, ma deve comunque muoversi con grande prudenza, osservando la diligenza del buon padre di famiglia. Alla fine il giudice si è così espresso:
il Tribunale “... autorizza il Condominio istante nei confronti della proprietà resistente a interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l’afflusso dell’acqua calda e per il riscaldamento dalle tubazioni condominiali mediante distacco dell’utenza individuale con la chiusura della relativa erogazione e con l’autorizzazione ad accedere, anche con l’ausilio della forza pubblica, all’immobile di proprietà del resistente ove è ubicato il contatore individuale, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d’acqua d’ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso“