La ripartizione delle spese di riscaldamento nel condominio, in caso di riscaldamento centralizzato, è sempre fonte di discussione e liti che spesso arrivano in tribunale. I nuovi sistemi obbligatori di contabilizzazione dei consumi installati sui singoli corpi radianti ha sicuramente contribuito a rendere più equa l’attribuzione dei costi, ma anche in questi casi spesso si creano situazioni dovute a vecchie abitudini e alla poca chiarezza delle norme di contorno.
Nel caso che è stato esaminato dalla Cassazione (Cass 04/11/2019 n 28282) la ripartizione delle spese era stata deliberata dall’assemblea di un condominio milanese utilizzando al 50% la contabilizzazione dei consumi e al 50% in base ai millesimi. Questo seguendo le disposizioni di una norma della Regione Lombardia, considerata valida dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha invece cassato la sentenza perché in materia condominiale l’unico criterio valido è quello dei consumi effettivi, anche secondo quando previsto dall’art. 1123 cc. La massima contenuta nella sentenza è la seguente: “Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando, perciò, illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.