L’art. 555 cpc, la prima norma del codice di procedura che si occupa di pignoramento immobiliare, si apre precisando che tale pignoramento consiste nella notificazione di un “atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile”. L’esatta individuazione dell’immobile è il primo presupposto del pignoramento e la ragione è facilmente comprensibile vista l’importanza degli interessi in gioco. Chiaramente il criterio principale per l’individuazione dell’immobile è l’utilizzo delle coordinate catastali che contraddistinguono l’immobile e pertanto è principio diffusamente accettato che l’errata indicazione dei dati catastali porti alla nullità del pignoramento. Non sempre però.
Con ordinanza 19123 del 15/09/2020, la Cassazione si è trovata a decidere sulla validità di un pignoramento in cui era stata indicata la particella 206/b invece della 206/a. Tale circostanza aveva portato all’accogliente da parte del Tribunale di Catanzaro dell’opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione e in seguito rettificata in opposizione agli atti esecutivi) e pertanto la banca pignorante aveva presentato appello che era stato invece accolto. Contro tale decisione il debitore ha pertanto presentato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rilevando che a fronte di questo errore formale “alcuna incertezza si sia verificata né in capo all’opponente, né in relazione all’operato dell’esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell’immobile pignorato; né incertezze di tal fatta potranno determinarsi nel prosieguo dell’espropriazione forzata, dal momento che, individuato l’errore, i successivi atti, ad iniziare dall’avviso di vendita, riporteranno i dati catastali corretti” Quindi, tenendosi sulla linea di altre sentenze simili, ha pronunciato il seguente principio: “In tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo a nullità dell’atto nella misura in cui tale errore – nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno – non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita“.