Un automobilista di notte investe un gruppo di ragazzi che procedeva contromano sulla carreggiata (Roma – Lungotevere all’altezza della Sinagoga) pur avendo un marciapiedi di 3 metri in un tratto poco illuminato. Dall’impatto violento deriva il decesso di uno dei ragazzi ed il ferimento degli altri. La perizia accertava che l’automobilista procedeva a velocità superiore a quella consentita (superiore a 70 Km/h) anche se la perizia di parte evidenziava che, visto il comportamento dei pedoni, il sinistro si sarebbe verificato ugualmente. I giudici di merito consideravano però ugualmente pienamente responsabile l’automobilista condannandolo a 6 anni di reclusione e al pagamento dei danni civilmente accertati.
Ricorreva pertanto in Cassazione che però confermava al condanna. La Suprema Corte (Cass. 48775/2019) infatti stabiliva che “non hanno pregio le considerazioni del ricorrente in ordine al comportamento dei pedoni e alla possibilità che essi avrebbero avuto di camminare sul marciapiede: la loro condotta, fungi dall’essere giudicata assolutamente esente da responsabilità, é stata giudicata imprudente dai giudici di merito, ma non tale da assumere rilevanza causale esclusiva sull’accaduto; né del resto essa fu eccezionale o imprevedibile, atteso che é lo stesso art. 141 cod.strada (ossia la regola cautelare di cui si lamenta la violazione da parte del ………..) a indicare espressamente, al quarto comma, la regola di condotta del conducente – consistente nel ridurre la velocità e, occorrendo, anche nel fermarsi – in presenza di pedoni che si trovino sul percorso e che tardino a scansarsi o diano segni di incertezza”. In pratica quindi, anche se non è detto esplicitamente, esiste una presunzione di colpa in carico all’automobilista, che si basa su di un dovere di prudenza, ben difficilmente può essere superata.