L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene deciso dal giudice (anche su accordo elle parti) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
Tale provvedimento, a differenza dell’assegno divorzile, ha carattere prettamente assistenziale, tanto che qualora uno dei due non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.
Uno dei presupposti fondamenti enunciati dall’art 156 c.c. per poter richiedere l’assegno di mantenimento è che il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”: deve infatti dimostrare di non poter mantenere da solo il tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale.
Ma cosa succede quando il coniuge richiedente non fornisce abbastanza elementi in sede giudiziaria per poter determinare questo presupposto? Il giudice si vede obbligato a valutare tutti gli elementi circostanziali della vita del richiedente, analizzando con attenzione tutti i rapporti economici intrattenuti dal richiedente.
Nel caso in questione, la Suprema Corte, con ordinanza 26082/2019, dichiara inammissibile il ricorso proposto da una donna avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli che le aveva negato l’assegno di mantenimento in quanto non aveva fornito sufficienti prove circa i requisiti previsti dalla legge per il conferimento in suo favore del suddetto assegno: la richiedente, infatti, non aveva depositato le sue ultime dichiarazioni dei redditi, ma si era limitata ad addurre un esiguo reddito, derivante unicamente dalla pensione di reversibilità di circa 500€.
Il Giudice, però, rilevava che la donna aveva stipulato contratto di mutuo bancario: la sola disponibilità di tale pensione risulta incompatibile con l’acquisto da parte della donna di un immobile tramite accensione di un mutuo. Tale circostanza denota una stabile situazione economica, superiore alla pensione che impedisce di riconoscere il diritto dell’istante all’assegno di mantenimento: si legge infatti che “chi ottiene un prestito dalla banca, per l’acquisto di un immobile, dimostra di avere una solidità economica tale da non rendere possibile la concessione dell’assegno di mantenimento“.