Come anticipato dalle indiscrezione delle ultime settimane, l’entrata in vigore del Codice della Crisi, prevista per il 01 settembre, con il dl 118 del 24 agosto 2021, è stata posticipata al 16 maggio 2022. Troppi erano i nodi da sciogliere , soprattutto in materia di allerta, in un momento storico particolare e delicato come quello attuale. Tanto è vero che il Titolo II, appunto sulle misure d’allerta, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 e probabilmente è destinato a scomparire per sempre.
Al suo posto il decreto ha inserito un nuovo strumento, più agile e meno formalizzato, che probabilmente sostituirà l’allerta nel compito di assistere l’imprenditore in stato crisi in modo da farla emergere precocemente e trovare gli strumenti per superarla. Si tratta della Composizione negoziata, con la quale l’imprenditore, autonomamente o su segnalazione degli organi di controllo aziendali, chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto che possa affiancarlo come consulente e, tramite l’attivazione di misure specifiche, possa tutelarlo nel percorso di risanamento. Sono infatti previste misure protettive che inibiscono le azioni esecutive e cautelari e impediscono la dichiarazione di fallimento e misure premiali, come la riduzione delle sanzioni e degli interessi al tasso legale e la rateazione delle imposte relativamente alle sole somme non ancora iscritte a ruolo.
Il decreto 118/2021 introduce inoltre nella attuale legge fallimentare gli Accordi di ristrutturazione agevolati e modifica gli accordi ad efficacia estesa, oltre che la convenzione di moratoria. Altro strumento introdotto, dal probabile notevole impatto è il Concordato semplificato, in cui l’imprenditore, a seguito del mancato accordo nella composizione negoziata, propone un concordato liquidatorio in cui i creditori non votano se esistono determinate condizioni: che la proposta di concordato rispetti l’ordine delle cause di prelazione e che il piano di concordato sia fattibile; che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria; che sia assicurata un’utilità, non necessariamente in denaro, a ciascun creditore.
Tutti questi nuovi strumenti diventeranno operativi dal 15 novembre 2021, dopo l’attivazione da parte del Ministero della giustizia della piattaforma telematica necessaria per il funzionamento della composizione negoziata.