Può capire che un creditore, nella fase dell’individuazione dei beni del debitore sui quali soddisfare i propri crediti, possa sottoporre a pignoramento immobiliare la casa familiare del debitore.
Dobbiamo però chiederci cosa succede se prima o durante la procedura di recupero esecutiva la casa familiare, a seguito di separazione o divorzio, venga assegnata a uno dei due coniugi.
L’articolo 337 sexies, comma 1 del Codice civile prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi” e a sua volta l’articolo 6 della Legge 898/1970 (legge sul divorzio) contempla che “L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente”.
Detto ciò, è giusto ricordare che prima della riforma del 2006 (introduzione della c.d “legge sull’affido condiviso”) in tema di trascrizione del provvedimento ai fini dell’opponibilità a terzi, la giurisprudenza considerava la disciplina del diritto ad abitare la casa coniugale equiparabile a quella delle locazioni, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale avente data certa, se non trascritto, si considerava opponibile al terzo acquirente per 9 anni dalla data di assegnazione; qualora l’assegnazione fosse stata trascritta prima del pignoramento, il relativo diritto poteva essere opposto fino ad estinzione.
Con la riforma del 2006 parte della dottrina ha ritenuto invece di assimilare il diritto del coniuge assegnatario ad un diritto reale di abitazione, individuando quindi nel principio di priorità temporale della trascrizione la regola per la composizione dei conflitti tra “titoli”.
A porre chiarezza sulla questione ci ha pensato la Cassazione con la sentenza 7776/2016, stabilendo che il regime di opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione va individuato anche con riferimento agli “effetti” di cui all’art. 2644 c.c.: quindi il provvedimento di assegnazione non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile prima della trascrizione del medesimo con la conseguenza che il creditore può far espropriare l’immobile come libero in quanto “il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale”.
In ogni caso bisogna prestare attenzione alla data di emissione del provvedimento di assegnazione: infatti per i provvedimenti precedenti il 28 febbraio 2006 si applica ancora la vecchia disciplina e l’aggiudicatario dovrà rispettare il diritto del coniuge assegnatario per il novennio successivo in quanto applicabile il regime di tutele della locazione.