Molto spesso chi è sovraindebitato decide di rivolgersi alla legge 3/2012 quando ormai c’è una procedura esecutiva pendente e molto spesso anche una vendita in corso o addirittura c’è già stata la vendita. Anche in questo caso però, accedere alle procedure della legge 3/2012 può essere ancora utile. Uno degli effetti dell’apertura della procedura di liquidazione ex art 14 ter della legge 3/2012 (discorso simile può essere fatto anche per il piano e l’accordo) ad esempio, sta nel fatto che con l’apertura della liquidazione le esecuzioni vengono sospese e il liquidatore può decidere di subentrarvi o di procedere autonomamente alla vendita. Il pratica, con il subentro del liquidatore, il ricavato della vendita non andrebbe più a beneficio del solo creditore procedente ma entrerebbe tra gli utili della procedura ed andrebbe a beneficio di tutti. Ma qual è l’ultimo momento in cui il liquidatore può subentrare nella procedura esecutiva? A questa domanda ha risposto il Tribunale di Parma (decreto del 02 marzo 2021) secondo il quale in pratica il liquidatore può sempre subentrare, anche dopo il versamento del prezzo e fino a quando non siano stati emessi i mandati di pagamento a favore dei creditori. Solo a quel punto il ricavato diventa inattaccabile.
Partendo da un’applicazione analogica ex art. 107 l.f. il Tribunale di Parma afferma: ” … Ove invece sia stata intrapresa la vendita e l’aggiudicazione del bene sia già avvenuta ( come nella vicenda in esame), l’aggiudicazione rimane efficace, in applicazione estensiva dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c. (per il quale “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”); il giudice dell’esecuzione dovrà emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto; ove sia stato omologato l’accordo o il piano ovvero sia stato emesso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, il prezzo che verrà pagato non potrà tuttavia essere assegnato al creditore esecutante ma andrà a beneficio della procedura e dei creditori“.
Con l’ulteriore beneficio che mentre con la procedura esecutiva non c’è esdebitazione e se pertanto, come in realtà avviene quasi sempre, il ricavato non fosse sufficiente a soddisfare il creditore procedente, il debito rimane per la differenza, con le procedure ex legge 3/2012 sia avrebbe la possibilità di ottenere la completa esdebitazione.
Il provvedimento può essere prelevato su Il Caso