Rc Auto, l’appello favorevole giova al conducente contumace

 

Al conducente del mezzo, che ha causato il sinistro, si estendono gli effetti favorevoli della sentenza di appello, benché egli sia rimasto contumace.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 13 novembre 2018 n. 29038, in materia responsabilità civile automobilistica.

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In particolare, secondo i supremi giudici, la partecipazione al processo del conducente non è richiesta sin dall’origine, tuttavia, qualora ricorrano determinate condizioni processuali, viene a crearsi un vincolo di inscindibilità tra le cause connesse (ex art. 331 c.p.c.) che ne impone la trattazione congiunta anche nel successivo grado d’appello. Pertanto, al conducente contumace in secondo grado, si estendono gli effetti favorevoli dell’impugnazione proposta dal litisconsorte necessario, giacché la sua condotta inerte non può qualificarsi come acquiescenza tacita alla decisione di primo grado.

Indice
La vicenda
RCA: azioni esperibili dal danneggiato
Azione diretta e litisconsorzio sostanziale
Inscindibilità tra cause connesse e litisconsorzio processuale
La posizione processuale del conducente-non proprietario
Deroga alla facoltatività del litisconsorzio tipica delle obbligazioni solidali passive
Inscindibilità successiva delle causeConclusioni

La vicenda

A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato evoca in giudizio il proprietario del veicolo, il conducente e la compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno. Avverso la sentenza di primo grado propongono appello l’assicurazione ed il terzo trasportato, mentre rimangono contumaci il titolare dell’auto ed il conducente. Il giudice distrettuale riforma la sentenza impugnata in senso favorevole alla società assicuratrice ed estende i benefici della pronuncia anche al proprietario del mezzo – benché contumace – in quanto litisconsorte necessario. Per contro, considera passate in giudicato le statuizioni della decisione di primo grado verso l’autore dell’illecito (ossia il conducente) poiché non viene considerato litisconsorte necessario. Il conducente si oppone giacché, in qualità di soggetto assicurato, ritiene che l’impugnazione dei capi della sentenza relativi all’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e dell’entità del danno, da chiunque proposta, impedisca il passaggio in giudicato della pronuncia in riferimento a tutte le parti. Si giunge così in Cassazione.

RCA: azioni esperibili dal danneggiato

Prima di affrontare la questione processuale, la Corte ricorda brevemente le varie azioni esperibili dal danneggiato in materia di responsabilità civile automobilistica:

  1. l’azione diretta ( 144 d.lgs. 2009/2005) contro l’impresa assicuratrice del responsabile civile; in tal caso il proprietario del mezzo è litisconsorte necessario (art. 144 c. 3 d.lgs. 2009/2005), mentre il conducente, per giurisprudenza costante, è considerato litisconsorte facoltativo (Cass. Ord. 9112/2014);
  2. all’azione di cui sopra, può cumularsi la domanda proposta contro il conducente del veicolo (ex 2054 c. 1 c.c.);
  3. all’azione contro il conducente, può aggiungersi la richiesta di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del mezzo come coobbligato in solido con il conducente (ex 2054 c. 3 c.c.).

Le conseguenze sono diverse a seconda dell’azione svolta dal danneggiato. Ad esempio, viene a crearsi un litisconsorzio necessario ex lege – originario, come conseguenza dell’azione diretta proposta dal danneggiato verso l’assicurazione RCA; e sorge un litisconsorzio processuale unitario – successivo, in caso di chiamata in garanzia dell’impresa assicuratrice da parte del “responsabile del danno-assicurato”, che sia convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 2054 c.c., dal danneggiato che non abbia esperito l’azione diretta.

Secondo il percorso argomentativo seguito dai supremi giudici, sia il litisconsorzio originario che il litisconsorzio successivo sono caratterizzati dal collegamento inscindibile tra il rapporto principale (volto all’accertamento sulla responsabilità civile) ed il rapporto di garanzia.

In particolare, nel caso di specie, viene in rilievo l’ulteriore collegamento tra la causa di garanzia e la causa di risarcimento, quando quest’ultima è rivolta dall’attore nei confronti del conducente. In altre parole, bisogna valutare la relazione intercorrente tra la posizione processuale del “conducente non proprietario” – evocato in giudizio dall’attore-danneggiato – e quella del proprietario e dell’assicuratore RCA, e se le due cause siano inscindibili nel giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

La Corte ricorda che tra la causa di accertamento della responsabilità civile e la causa di garanzia si crea un nesso di dipendenza quando:

  • il conducente sia chiamato in giudizio ab origine dal danneggiato;
  • il proprietario vochi in causa il conducente in funzione di coobligazione o del regresso;
  • l’assicuratore RCA chiami in causa il conducente per l’esercizio dell’azione di rivalsa.

In tutte le suddette ipotesi, i relativi accertamenti vanno realizzati unitariamente con la conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. nel giudizio di impugnazione ed estensione degli effetti favorevoli del gravame di uno dei litisconsorti processuali anche agli altri non impugnanti o contumaci. In base al disposto dell’art. 331 c.p.c., infatti, l’impugnazione dell’assicuratore RCA «deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, benché non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi quali responsabili del danno […] assumendo così la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale a causa delle interdipendenza delle rispettive cause». La ratio di quanto sopra è da ricercarsi nell’esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza; infatti, l’assicuratore RCA, pur vedendo accolto il proprio gravame, non se ne gioverebbe, atteso che sarebbe tenuto a rispondere per colui che non abbia partecipato all’impugnazione e verso cui la sentenza accerti la responsabilità.

Analizziamo ora il percorso delibativo che ha condotto la Corte al decisum

 

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Azione diretta e litisconsorzio sostanziale

L’azione diretta posta in essere dal danneggiato determina un cumulo soggettivo di cause molto simile alla situazione che si crea a seguito della chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte dell’assicurato (art. 1917 c. 4 c.c. e 106 c.p.c.). Con l’azione ex 144 d. lgs. 209/2005, l’assicuratore diviene ab origine parte del processo volto ad acclarare la responsabilità del conducente (autore materiale dell’illecito) e del proprietario. L’assicurazione è tenuta a garantire il proprio assicurato, ma anche obbligata in solido con lui a risarcire il danno patito dal danneggiato. Nascono tre tipologie di relazioni:

  • il rapporto tra il danneggiato e l’assicurato;
  • il rapporto contrattuale tra il responsabile dell’illecito e l’assicuratore;
  • il rapporto tra il danneggiato e l’assicuratore, sorto sul presupposto del primo rapporto ed in attuazione del secondo.

In buona sostanza, la compagnia assicurativa «non resta estranea al rapporto tra il suo assicurato ed il terzo danneggiato, ma viene inserita quale parte e protagonista attiva nel rapporto risarcitorio dipendente dall’illecito di cui l’assicurato è responsabile» (Cass. S.U. 10311/2006). La peculiare struttura dell’azione diretta fa sì che, stante il rapporto immediato tra l’assicuratore RCA e il danneggiato, si crei un litisconsorzio necessario tra l’assicuratore ed il proprietario assicurato; litisconsorzio definito di natura sostanziale (Cass. S.U. 10311/2006), giacché la decisione sulla responsabilità e sul danno deve essere uniforme per tutte le parti. Infatti, l’esito vittorioso dell’assicurazione RCA, nella causa introdotta con azione diretta dal danneggiato, verrebbe vanificato nel caso di soccombenza dell’assicurato, il quale potrebbe chiamare in manleva proprio l’assicurazione uscita vittoriosa nella separata causa con il danneggiato. Per completezza espositiva, si ricorda che il suddetto litisconsorzio necessario nasce da «un vincolo di solidarietà atipica, atteso che il debito aquiliano dell’assicurato discende ex delicto ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale» (Cass. 8825/2007).

Inscindibilità tra cause connesse e litisconsorzio processuale

Ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dettato in tema di impugnazioni, se una sentenza è pronunciata nei confronti di più parti in una causa inscindibile, il gravame deve svolgersi nei confronti delle stesse parti che hanno partecipato alla fase precedente. Lo scopo perseguito dalla norma consiste nell’evitare che una pronuncia possa passare in giudicato nei riguardi di una parte, ma non di un’altra. Si parla, a tal proposito, di litisconsorzio processuale. La Corte enumera i casi, in materia di responsabilità civile automobilistica, in cui si crea un vincolo di inscindibilità tra le cause:

  • cumulo soggettivo determinato dall’iniziativa del danneggiato;
  • accertamento della responsabilità civile del proprietario e del conducente, quali soggetti assicurati, inteso come presupposto sia del rapporto di garanzia, sia della responsabilità diretta dell’assicuratore;
  • relazione di dipendenza dell’affermazione di responsabilità del conducente del veicolo (art. 2054 c. 1 c.c.) rispetto all’affermazione di responsabilità solidale del proprietario del mezzo (art. 2054 c. 3 c.c.).

Il nesso di inscindibilità tra le cause (ex art. 331 c.p.c.) deriva dalla chiamata in garanzia e va individuato tra la causa avente ad oggetto l’accertamento principale e la causa relativa all’adempimento dell’obbligazione di garanzia, in cui le parti sono solo il chiamante e il chiamato. Dalla suddetta inscindibilità deriva il necessario accertamento unitario della responsabilità e del danno. Si applica, quindi, il principio generale in materia di obbligazioni complesse dal lato passivo, a mente del quale si estendono a tutti i condebitori gli effetti favorevoli compiuti dal singolo condebitore, mentre quelli sfavorevoli rimangono circoscritti nella sfera giuridica di chi ha compiuto l’atto. Pertanto, in caso di condanna del convenuto in primo grado, anche se questi non abbia impugnato o sia rimasto contumace, si gioverà dell’esito positivo dell’appello proposto dal terzo garante. Parimenti, nella circostanza in cui vi sia, da parte del convenuto, un riconoscimento di addebito (sia esso giudiziale o stragiudiziale), questo produrrà effetti sfavorevoli unicamente nella sua sfera giuridica.

La posizione processuale del conducente-non proprietario

La medesima esigenza di unitarietà della decisione emerge anche nella circostanza in cui alle parti sopra indicate (danneggiato, proprietario, assicuratore) si unisca il conducente, quale autore materiale dell’illecito. Per giurisprudenza constante, si considera responsabile il proprietario del veicolo che ha causato il danno, giacché solo questi è agevolmente individuabile dai pubblici registri (Cass. 25421/2014). Il proprietario rientra nella categoria degli assicurati, per “assicurato” si intende, ai sensi dell’art. 1904 c.c., il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Rientra, quindi, tra i soggetti assicurati anche il conducente; egli, infatti, non è terzo rispetto al rapporto assicurativo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria (art. 129 c. 1 d. lgs. 209/2005). La circostanza per cui il conducente riveste la qualità di assicurato, emerge anche dall’azione di rivalsa esperibile dall’assicuratore sia contro il proprietario (art. 144 c. 2 d. lgs. 209/2005) che contro il conducente nel caso di circolazione prohibente domino o nel caso di condotta dolosa (artt. 122 c. 3, 144 c. 2 d. lgs. 209/2005 e art. 1917 c. 1 c.c.). Il conducente, quindi, al pari del proprietario può esperire l’azione di manleva verso l’assicuratore e lo può chiamare in causa ex art. 106 c.p.c., per essere tenuto indenne dagli effetti pregiudizievoli delle pretese del danneggiato. Pertanto, sussiste un nesso di inscindibilità tra la causa principale e quella di garanzia, esattamente come accade nel caso del litisconsorzio necessario tra proprietario e assicuratore. Il “coinvolgimento” del conducente deriva dal nesso di pregiudizialità logica tra l’accertamento della responsabilità e l’accertamento dell’obbligazione contrattuale dell’assicuratore verso l’assicurato (categoria in cui rientra il conducente). L’accertamento deve essere unitario, anche se la presenza in giudizio del conducente non è necessaria, ma dipende dall’azione esperita dal danneggiato. Infatti, se il danneggiato agisce contro tutti i coobbligati solidali, in virtù delle relazioni che corrono tra le parti sul piano del diritto sostanziale, si crea un’interdipendenza dei rapporti anche sotto il profilo processuale.

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Deroga alla facoltatività del litisconsorzio tipica delle obbligazioni solidali passive

La suddetta affermazione deroga al principio generale per cui le obbligazioni solidali dal lato passivo, di regola, non fanno sorgere un rapporto unico e inscindibile e non danno luogo al litisconsorzio necessario, neppure in sede di impugnazione, ma, al contrario, creano rapporti giuridici distinti, in quanto il creditore può chiedere l’intero a ciascuno dei condebitori; con la conseguenza che è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può avvenire anche nei confronti di un solo condebitore (Cass. 15358/2006). In materia di azione diretta, invece, si assiste ad una deroga a tale principio, in quanto è prevista per legge l’evocazione in giudizio del responsabile del danno. Siffatta deroga appare motivata dalla possibilità offerta all’assicuratore RCA di opporre all’assicurato l’accertamento di responsabilità e di agire in rivalsa. Tuttavia, solo nei confronti del proprietario del veicolo deve essere integrato il contraddittorio, giacché egli è parte del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio e portatore di interessi (attivi e passivi) in relazione al contratto di assicurazione. Per contro, la giurisprudenza costante qualifica il conducente non proprietario, autore dell’illecito, come mero litisconsorte facoltativo (Cass. Ord. 9112/2014). Dal litisconsorzio necessario nasce l’inscindibilità delle cause, pertanto «l’impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera sentenza nei confronti di tutte le parti» (Cass. S.U. 5320/1983). Quindi, nessun rilievo assume la circostanza che qualcuna delle parti non abbia proposto la medesima impugnazione o sia rimasta contumace. Inoltre, l’impugnazione rivolta ad una delle controparti, consente l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le altre che dall’impugnazione medesima possono trarre pregiudizio o giovamento (Cass. S.U. 1285/2003; Cass. 15226/2014). Quid iuris in caso di litisconsorzio facoltativo, come quello del conducente?

Inscindibilità successiva delle cause

Ad avviso dei giudicanti, il fatto che tra il conducente (non proprietario) e gli altri soggetti (proprietario e assicuratore RCA) non sorga un litisconsorzio ex lege, non preclude la possibilità di riconoscere un’inscindibilità successiva delle cause, sorta dopo il realizzarsi del cumulo soggettivo. In caso di chiamata del terzo corresponsabile, quando il chiamante formula la domanda di rivalsa verso il terzo chiamato, il litisconsorzio è facoltativo, ma in sede di impugnazione occorre mantenere il cumulo tra le due cause se tra esse v’è una situazione di dipendenza ex art. 331 c.p.c. (Cass. 5444/2006). Le Sezioni Unite (Cass. S.U. 24707/2015) hanno ritenuto sussistente un nesso di dipendenza tra le distinte cause connesse aventi ad oggetto l’accertamento di responsabilità (nel rapporto principale tra il danneggiato ed il convenuto) e l’accertamento del rapporto di garanzia (tra “convenuto-chiamante” e “terzo-chiamato”). In tale circostanza, si verifica un litisconsorzio necessario processuale o unitario tra le parti dei distinti rapporti dedotti in giudizio, da cui deriva l’inscindibilità delle cause. Infatti, il presupposto del diritto alla prestazione derivante dal rapporto di garanzia è l’accertamento della responsabilità del convenuto-garantito nei confronti dell’attore danneggiato. Il litisconsorzio necessario unitario di cui sopra “funziona” come il litisconsorzio necessario sostanziale, pertanto impedisce il passaggio in giudicato della sentenza che accerti la responsabilità del convenuto (verso l’attore-danneggiato) nei confronti del litisconsorte processuale non impugnante, nel caso in cui il capo della sentenza sia stato investito da gravame da una delle altre parti.

Conclusioni

In conclusione, i giudici ritengono che debbano considerarsi legate da nesso di inscindibilità ex art. 331 c.p.c. nel giudizio di impugnazione, con la conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato, le cause concernenti:

  • la responsabilità civile del conducente per fatto proprio;
  • la responsabilità civile del proprietario per fatto altrui;
  • il rapporto di garanzia (o l’obbligazione ex lege) dell’assicuratore RCA in caso di azione diretta.

Pertanto, viene cassata la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto di frazionare l’accertamento della domanda risarcitoria, limitando gli effetti favorevoli alla società appellante ed al proprietario in qualità di litisconsorte necessario, con l’esclusione del conducente rimasto contumace. Al contrario, il conducente è parte del giudizio di una causa inscindibile e gli si estendono gli effetti favorevoli dell’impugnazione proposta dal litisconsorte processuale.

(Altalex, 28 novembre 2018. Nota di Marcella Ferrari)

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