L’art. 148 del codice civile regola le modalità dell’obbligo di mantenimento dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ma cosa succede quando i genitori non riescono ad adempiere a tale obbligo? Il primo comma dell’art. 316-bis cc prevede che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“. Va sottolineato però, però che questo principio, come più volte ricordato dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, n. 20509/2010, Cass. civ. Sez. VI, n. 10419/2018) , ha carattere sussidiario in quanto l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. I motivi della sussidiarietà di tale norma sono chiari: il mantenimento dei genitori verso i figli si concretizza in una obbligazione di tipo alimentare ed essendo un credito attribuito direttamente ai genitori, si vuole evitare l’intromissione degli ascendenti nell’esercizio della responsabilità genitoriale loro spettante,

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte, pur rispettando la sussidiarietà dell’art. 316-bis, ha confermato, con sentenza n. 14951/2020, il decreto del Tribunale di Perugia emanato nel 2016, con il quale condannava il nonno paterno, al pagamento di assegno di importo 130,00 euro mensile a titolo di mantenimento del nipote minore, da versare alla madre . Nella sentenza della Cassazione si legge come la decisione assunta dalla Corte d’appello nel caso in esame è conforme al sopracitato ordinamento: infatti la situazione economica della madre, che percepisce uno stipendio di euro 1.100,00, è stato ritenuta insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, poiché malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo dei nonni materi con i quali la donna abita.

Inoltre, nel giudizio di appello si è data anche dimostrazione dell’impossibilità di riscuotere il mantenimento dal padre, il quale non ha mai versato alcun assegno di mantenimento al figlio. Questi accertamenti non possono essere messi in discussione in quanto attengono al merito della causa, aspetto non rilevante in sede di legittimità.

Cass. 14951/2020