Effetti “perversi” della depenalizzazione

Source: Si masturba in pubblico davanti a studentesse: nessun reato | Altalex

Masturbarsi in pubblico non costituisce più reato ma illecito amministrativo. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 6 settembre 2016, n. 36867.

Il caso vedeva un uomo masturbarsi in pubblico davanti ad un gruppo di studentesse universitarie. I giudici di merito lo ritenevano responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico, ex art. 527 c.p., condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione, convertita in euro 3.420,00 di multa.

Di diversa opinione gli ermellini: i giudici rilevano l’intervenuta abolitio criminis dell’art. 527 c.p., per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo il fatto, attualmente, punito solo con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Secondo quanto stabilito dall’art. 8 citato, le disposizioni della novella normativa trovano applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso sarà il giudice dell’esecuzione a provvedere alla revoca della sentenza o del decreto.

Il successivo art. 9 del decreto del 2016 stabilisce che debba farsi luogo della trasmissione all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.

Di conseguenza, il fatto non è più previsto dalla legge come reato ma solo come illecito amministrativo.

(Altalex, 30 settembre 2016. Nota di Simone Marani)